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giovedì 1 giugno 2017

I voucher-zombi (ritorno al passato)

Ritorno sulla questione della resurrezione dei voucher in modo maggiormente analitico, dopo averne recentemente parlato su Il Format. Intanto facendo ammenda del titolo dell'articolo, nel senso che effettivamente i buoni-lavoro sono stati resuscitati, ma - si spera - non per rimanere nella gloria, bensì soltanto come un segno (non della vittoria della vita sulla morta ma, assai più prosaicamente, della vittoria del capitale sul lavoro nella lotta di classe) che non oblitera la comunque inevitabile corruzione del sepolcro. Più che a Nostro Signore, in sostanza, auspico che assomiglino a Lazzaro, rispetto al quale mi restano assai meno simpatici.
Comunque, sia come sia, nonostante le rassicurazioni dei proponenti il famigerato emendamento, ecco che i voucher si ripropongono (come la peperonata). Ma sono diversi!, dicono dalla regia, un po' come quei mariti che spendono lo stipendio al bar o alle slot machine e poi - dopo essere stati buttati fuori di casa - tornano con la coda fra le gambe, assicurando di aver perso il pelo, e anche il vizio. Ovviamente mentendo: passa qualche giorno e il vizio si riaffaccia, fino alla successiva scenata familiare (il lettore non avrà difficoltà ad immaginare Susanna Camusso nella veste di moglie inviperita, pronta a brandire nuovamente - a mo' di mattarello - il referendum abrogativo).
Si tratterebbe dell'ennesima stucchevole presa in giro del popolo italiano, tutto sommato neppure troppo interessante, se non permettesse qualche riflessione più ampia di natura giuridica, sulla quale vale la pena soffermarsi.

I.a. Vincolatività del referendum abrogativo

Il primo punto da prendere in considerazione attiene alla vincolatività del referendum abrogativo. La questione, nei suoi termini generali, è molto chiara: se la Costituzione dispone l'abrogazione di una legge nel caso di pronunciamento in questo senso della maggioranza del corpo elettorale (sia pure con le forme ed i limiti di cui all'art. 75), evidentemente la riproposizione di norme identiche a quelle oggetto di consultazione popolare, magari dopo un breve lasso di tempo rispetto alla consultazione medesima, porterebbe a una censura di incostituzionalità della nuova disciplina.
Trattasi di un caso di scuola, che tuttavia si è presentato nella in relazione a disposizioni in materia di affidamento diretto di pubblici servizi locali. In particolare, l'art. 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 riproponeva - a distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell'avvenuta cancellazione! - una norma oggetto di abrogazione referendaria (cioè l'art. 23-bis, D.L. n. 112 del 2008), oltre a "parti significative" delle norme di attuazione della medesima (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168), recando anzi "una disciplina che rende ancor più limitate le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house di quasi tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, in violazione del divieto di riproposizione della disciplina formale e sostanziale oggetto di abrogazione referendaria, di cui all'art. 75 Cost....".
La sentenza n. 199 del 2012 della Corte Costituzionale l'ha annullata, riproponendo un principio fondamentale che non può essere messo in dubbio nonostante la lunga teoria di referendum i cui risultati sono stati del tutto disattesi dal legislatore. Si è trattato spesso, infatti, di norme che difficilmente avrebbero potuto essere oggetto di un contenzioso attraverso il quale sollevare ricorso incidentale alla Corte (si pensi al finanziamento pubblico dei partiti, o al clamoroso caso del Ministero dell'Agricoltura). I giudici, infatti, che nella sentenza qui in commento hanno riconosciuto la sussistenza di "un conflitto di attribuzioni fra Stato e Regioni", hanno in passato recisamente negato la possibilità di riconoscere un "conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato" tra i promotori di un referendum "tradito" da un lato, e la Camera e il Senato dall'altro (v. sentenza n. 9 del 1997).
Ma la pronuncia del 2012 non si ferma qui. Ci si legge infatti: "un simile vincolo derivante dall'abrogazione referendaria [cioè l'incostituzionalità di una disciplina analoga o peggiorativa rispetto alla volontà popolare espressa nel referendum] si giustifica, alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l’esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall'art. 75 Cost., venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l'effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all'abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto".
Una norma che reintroduce una disposizione abrogata via referendum non è, dunque, sempre illegittima. Tale circostanza è infatti plausibile se: (1) sono mutate le circostanze di fatto; (2) è mutato il quadro politico.
A cosa si faccia riferimento quando si tira in ballo un mutamento delle circostanze di fatto è abbastanza evidente. Ma cosa vuol dire "mutamento del quadro politico"? Scrive Giampietro Ferri: "il fatto che, nel corso della XVI legislatura, dopo l’abrogazione referendaria, vi sia stato un cambiamento della maggioranza governativa e che ciononostante la Corte abbia negato che siano avvenuti mutamenti del quadro politico dovrebbe portare a escludere che la giurisprudenza costituzionale faccia dipendere il mutamento del quadro politico dalle vicende riguardanti la maggioranza di Governo. Si potrebbe ipotizzare allora che tale mutamento debba essere collegato a una trasformazione del sistema politico, con la nascita e l’affermazione di nuove forze politiche, il che sembrerebbe però eccessivo. Più convincente appare l’interpretazione secondo la quale la Corte richiederebbe implicitamente un intervento del corpo elettorale: intervento che, rinnovando e restituendo la piena rappresentatività al Parlamento, potrebbe giustificare l’approvazione di una legge contrastante con l'esito referendario". In altri termini, per ribaltare un referendum basterebbe il lavacro delle elezioni.
Io credo invece che sia come minimo necessario che da quelle elezioni escano vincenti una o più formazioni politiche che hanno espressamente inserito, nel loro programma di governo, la reintroduzione della norma in questione. Pena, la durata infra-quinquennale di qualsiasi decisione referendaria.

I.b. Il caso dei voucher

Il caso dei voucher, tuttavia, è assai differente. Il referendum abrogativo - che sarebbe stato vinto a man bassa dalla CGIL - non si è infatti tenuto perché lo stesso Governo ha cancellato le norme oggetto della consultazione popolare.
Si può quindi concludere che, nel caso di specie, la giurisprudenza della Corte sopra richiamata non si applica, trattandosi di fattispecie del tutto differente? Si può, in altri termini, pensare che un governo possa tranquillamente cancellare qualsiasi disposizione oggetto di referendum salvo poi reintrodurla identica una volta che il referendum è stato cancellato?
A mio avviso, l'interpretazione sostanziale e sistematica della Corte Costituzionale nelle sentenze sopra succintamente citate conduce a ritenere applicabile, in via analogica, anche al caso dell'abrogazione e reintroduzione dei voucher (ove le due discipline siano effettivamente sovrapponibili) i principi della sentenza n. 199 del 2012, con tutte le conseguenze del caso. E ciò per l'evidente limite per cui non è possibile immaginare una "riviviscenza" (non solo della disposizione oggetto del referendum ma anche) del referendum stesso.
Ciò premesso, il problema si fa tuttavia più complesso nel momento in cui si tenti di immaginare modalità concrete per attivare il sindacato della Corte la quale - non essendovi nel caso di specie diritti regionali lesi - può essere adita soltanto incidentalmente nel quadro di un previo contenzioso di natura civile o penale.
Ma quale? L'unica ipotesi che mi viene in mente è quella di un prestatore che - "assunto" da una impresa con questo nuovo "contratto di prestazione occasionale" - sostenga la nullità dello stesso e chieda al giudice di ricostruire il rapporto esistente fra le parti in termini costituzionalmente coerenti, magari entro lo schema della subordinazione.
Sinceramente mi sembra una strada impervia, per non dire addirittura improponibile. Io, però, se fossi responsabile di un'impresa, questo nuovo "contratto" aspetterei un po', prima di usarlo...

II. I voucher vecchi e nuovi

Dunque vediamo più da vicino questo art. 54-bis che si vorrebbe introdurre nella legge di conversione del disegno di legge n. 50 del 2017, quello cioè con cui - sotto il falso nome di decreto a favore delle popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia - il Duca Conte Gentiloni ha redatto la leuropea sui conti di primavera (sulle cui nefandezze si è detto qui e qui). Che c'entrano i voucher con disposizioni in materia di Iva? Nulla di nulla, così come è assurdo che disposizioni come quelle in parola siano analizzate dalla Commissione Bilancio e non dalla Commissione Lavoro. Ma sono tali e tante le sconcezze, che queste quisquilie non le nota più nessuno.
D'altronde, nella stessa legge di conversione è spuntato fuori anche un articolo di interpretazione autentica delle disposizioni che hanno condotto il Tar a bocciare le nomine dei direttori dei principali musei italiani da parte del Ministro Franceschini, in modo da mettere una pezza all'ignobile spettacolo della settimana scorsa. Pezza che, come sempre accade, è assai peggiore del buco.
Vabbè, lasciamo perdere e torniamo all'emendamento.

II.a. La mancanza di un inquadramento dogmatico coerente

Il comma 1 definisce il concetto di "prestazione occasionale" che può essere "acquisita" a certe condizioni. Qui si riscontra subito un problema grave.
L'occasionalità è infatti commisurata soltanto all'ammontare dei compensi percepiti dal prestatore, sia quelli rivenienti dal singolo committente, sia in complessivo nell'anno solare. Al comma 20 si aggiunge poi un altro limite quantitativo, quello delle 280 ore annue (non mi pronuncio sulla tecnica legislativa a dir poco bizzarra). Certo, rispetto ai vecchi voucher le soglie sono più basse (5.000 Euro per committente, che divengono 6.666 nel caso di prestatori appartenenti a determinate categorie svantaggiate; 2.500 Euro per prestatore), ma l'errore di fondo - la mancanza di una definizione contenutistica della prestazione occasionale - resta pari pari il medesimo.
In questo quadro, è meritorio il tentativo di qualificare come "contratto" il rapporto che si instaura fra le parti. Tentativo che, però, comporta una serie di problemi ricostruttivi dell'istituto quasi impossibili da risolvere.
Primo: uno stesso rapporto è, in alcuni casi, qualificato come contratto, mentre in altri resta al di fuori dello schema contrattuale, come accadeva con i precedenti voucher. Ai sensi comma 6, infatti, "alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso: (a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10; (b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.
Dunque, il singolo cittadino che ha bisogno di una colf, di un giardiniere, di una baby sitter o di una badante, dell'insegnante che impartisce ripetizioni, acquista tramite il sito dell'Inps un carnet prepagato di buoni-lavoro da 10 Euro, pomposamente ribattezzato "Libretto di famiglia", e lo spende via via che gode delle prestazioni. Al pagamento del prestatore pensa l'Istituto di previdenza, che - attenzione! - è informato dal committente "entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione" (commi da 10 a 12).
Di contro, un'impresa che vuole utilizzare i voucher deve concludere un "contratto di prestazione occasionale", cioè un contratto "mediante il quale un utilizzatore... acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità...". Cosa voglia dire una disposizione di questo tipo, mi è ignoto, come mi è ignoto il senso del comma 20, secondo cui, "in caso di superamento... [dei limiti quantitativi delle prestazioni richiedibili al singolo prestatore], il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato..." Cioè: una "cosa" che non è sicuramente un rapporto di lavoro (nel caso del "Libretto di famiglia": Circ. Inps n. 88/2009 e Circ. n. 17/2010) oppure che è bensì un rapporto di lavoro, ma "semplificato", diviene - mediante una trasformazione ex lege a carattere sanzionatorio - il più stabile dei contratti giuslavoristici, cioè il contratto (i) subordinato (ii) a tempo pieno (iii) indeterminato. Una follia (lo stesso art. 2, c. 1, D. Lgs. n. 81 del 2015 era stato meno tranchant nel prescrivere - in modo comunque molto confuso - che, "a far data dal 1° gennaio 2016, si  applica  la  disciplina  del rapporto di lavoro subordinato anche a [determinati] rapporti  di  collaborazione").
Queste, diciamo, stravaganze si ripercuotono anche nella disciplina dei commi 2 e 3. Da un lato il prestatore ha i contributi versati alla Gestione separata, come un collaboratore coordinato e continuativo (o come un "vecchio" collaboratore a progetto), ma ha diritto "al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto... [dal] decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66" (cioè il decreto che fissa le norme di base in materia di orario di lavoro, concetto - anche questo - proprio della sola subordinazione).
Dal punto di vista dogmatico, un pastrocchio.

II.b. Le "maglie larghe" del sistema anti-frode

Che ci sia bisogno di uno strumento che permetta di pagare, in modo fiscalmente corretto, ma senza troppe complicazioni, prestatori che svolgono funzioni residuali e saltuarie (giardinieri, baby sitter, insegnanti che danno ripetizioni) è indubbio. Quello che si è imputato ai voucher, con sempre maggior forza, era la loro utilizzabilità negli ambiti più disparati, sostanzialmente in frode alle altre disposizioni di legge (il caso dell'autotrasportatore a voucher è celebre).
Le cose non sono sempre state così, ne ho parlato diffusamente qui. In breve, i buoni-lavoro nascono con gli artt. 70 e ss. del D. Lgs. n. 276 del 2003 (Legge Biagi), per remunerare le "prestazioni occasionali di tipo accessorio" svolti da "soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne" (disoccupati, casalinghe, studenti, pensionati, disabili, extracomunitari: art. 71), quindi (tra il 2004 e il 2008) sono estesi all'agricoltura (per vendemmie, raccolta di pomodori e olive, ecc.) e quindi a "qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età". Successivamente si dà la possibilità di utilizzare i voucher anche agli enti locali, mentre nel 2010 sono aggiunti fra i possibili fruitori cassaintegrati, iscritti a liste di mobilità, lavoratori a part-time ed è stato eliminato il massimale di giornate lavorabili presso un solo committente. Poi, arriva la Fornero che riscrive l'istituto e lo snatura. Dal 2012 è "lavoro accessorio" quello "di natura meramente occasionale" che "non dà luogo... a compensi superiori a 5.000 Euro" annui (di cui non più di 2.000 da uno stesso committente). Se i voucheristi sono cassintegrati o in liste di mobilità o ricevono l'assegno di disoccupazione, il limite massimo percepibile nell'anno è di 3.000 Euro. Punto. I voucher possono essere utilizzati da chiunque, imprenditore o meno, con limitazioni risibili (sono vietati in caso di appalto e limitati in agricoltura).
Detto in professorese: "il lavoro accessorio non è più relegato ad ipotesi marginali, ma - del tutto affrancato dalla vocazione sociale e di politica attiva che lo animava - costituisce modalità ordinaria per la regolazione di tutti i rapporti di lavoro" (Bollani, La nuova disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, in AA.VV. (a cura di), Previdenza, mercato, lavoro, competitività, Torino, 2008, 404); pertanto "la natura occasionale ed accessoria della prestazione - e dunque la legittimità del ricorso al lavoro accessorio - deve essere valutata... in base all'unico criterio quantitativo di 5.000 Euro nel corso dell'anno solare" (Putrignano, in Argomenti Dir. Lav., 2014, 3, 811).
Renzi si è limitato ad alzare la soglia a 7.000 Euro ed a specificare che la percezione dei voucher non dà diritto all'assegno di disoccupazione.
Per ridurre l'abuso dei voucher, il comma 14 dispone che "è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: (a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; (b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da [determinati] soggetti...; (c) da parte delle imprese dell'edilizia...; (d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi".
Ora, non è pensabile che chi ha scritto l'emendamento non sappia che fare riferimento alle "imprese con non più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato" significhi di fatto estendere l’utilizzo dei voucher anche a moltissime aziende che – tramite altre forme di lavoro precario, a partire dal tempo determinato (i cui limiti quantitativi non si applicano a tutta una congerie di ipotesi specificamente normate all'art. 23 del D. Lgs. n. 81 del 2015, uno dei principali decreti attuativi del Jobs Act) – in realtà impiegano un numero maggiore di lavoratori. Significa, cioè, permettere alla maggioranza delle aziende italiane di utilizzare anche i nuovi voucher, esattamente come usavano ed abusavano dei vecchi (per una diversa interpretazione, leggi qui).
Ma c'è anche di peggio. Premesso che a pagare effettivamente il prestatore è l'Inps (il comma 19 ha cura di specificare che i costi del bonifico sono a carico del percipiente...), rimborsato mediante apposita piattaforma informatica o F24, al fine di permettere l'individuazione degli aventi diritto alla riscossione, ai sensi del comma 17, "l'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione... una dichiarazione contenente, tra l'altro..., a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione...". Tuttavia (comma 18), "nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare... la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione...".
In sostanza, non vi sarà modo di punire chi, dopo aver fatto svolgere una prestazione a voucher, preso atto dei mancati controlli da parte degli organi preposti, paghi in nero il prestatore e cancelli, con una semplice telefonata all'Inps, la richiesta fatta.
Sempre che uno - soprattutto se trattasi di impresa - voglia davvero perdere tempo con questo farraginoso meccanismo di prenotazione. Infatti, "in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17... si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 500 a Euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione".
Sai che paura.
Dice: eh, ma tu vai sempre a pensare male.
Vero. Però noto che quando si tratta di evitare l'evasione del comune cittadino, lo Stato le pensa proprio tutte. Senza entrare in argomento, la kafkiana ritenuta alla fonte sui redditi da locazione turistiche, nonché le disposizioni di molte leggi regionali (v. p.e. l'art. 70 della L.R. Toscana n. 86 del 2016) volte a censire i proprietari di seconde case in città o al mare, sono esempi concreti.
Monumenti - insieme ai voucher, insieme a mille altre norme che questo governo ed i precedenti sfornano a getto continuo - alla vergogna normativa.

giovedì 22 dicembre 2016

Il Jobs Act, ovvero del diritto ottocentesco applicato alle dinamiche sociali odierne (e un P.S. sul tradimento della CGIL)

Ponendosi in prospettiva storica, l'esperienza dei tre governi dell'offensiva neoliberista in Italia (Monti, Letta, Renzi) sarà simboleggiata essenzialmente dalla riforma del mercato del lavoro e di quello pensionistico, prima con la Legge Fornero e poi con il Jobs Act (che della Legge Fornero è sostanzialmente la continuazione e l'inasprimento).
Non ci vuole un particolare sforzo di fantasia nel pensare che i prossimi, invece, saranno gli esecutivi del taglio definitivo del welfare (a compendiarli, immagino una riforma complessiva del Sistema Sanitario Nazionale, che certo sarebbe stata assai più facile se al referendum costituzionale voluto da Renzi avesse vinto il fronte del "sì").
Mi sembra però opportuno spiegare perché il Jobs Act è un simbolo (il che, tra parentesi, ne avrebbe fatto l'idolo polemico ideale per chi, da destra o da sinistra, avesse voluto fare un'opposizione "costruttiva" al partito egemone, ritagliandosi a mio parere spazi elettorali significativi). Il Jobs Act è un simbolo perché - pur composto da una legge delega, da vari decreti delegati e da una pletora di D.M. attuativi - ha una straordinaria unità di intenti, è tutto percorso - dall'inizio alla fine - da un'unica "visione" della funzione del diritto, delle dinamiche economiche, potremmo dire delle modalità di interazione delle diverse forze sociali.
Mi spiego meglio.
In generale, la legislazione del lavoro a partire dallo Statuto del 1970 è stata informata al principio di "uguaglianza sostanziale" di cui all'art. 3, c. 2, della nostra Costituzione, quel principio - cioè - che "riconosce... come l'uomo sia strettamente condizionato, per quanto attiene alla sue effettiva posizione, alla situazione economica e sociale del suo ambiente e questa situazione non solo possa pregiudicare la pertinenza in concreto dei diritti astrattamente riconosciuti a tutti, ma possa essere ostativa del pieno sviluppo della persona umana" (Pera, Diritto del Lavoro, Milano, 1996, 61). Lo Stato deve dunque intervenire per abbattere i limiti di fatto alla libertà e uguaglianza dei cittadini, in primo luogo riconoscendo "a tutti i cittadini il diritto al lavoro" e promuovendo "le condizioni che rendono effettivo questo diritto" (art. 4, Cost.)
Senza lavoro non ci sono né libertà né uguaglianza né vera cittadinanza (con buona pace del relativo reddito), per cui la legislazione deve essere informata non soltanto all'obiettivo minimo di porre limiti ragionevoli alla facoltà di licenziamento da parte dell'imprenditore, ma anche all'ulteriore fine della realizzazione di una sostanziale parità negoziale - pur nella differenza dei rispettivi compiti - fra il datore di lavoro (evidentemente parte "forte" del rapporto) e il lavoratore (altrettanto evidentemente parte "debole").
Questa impostazione, se in altri settori del diritto si è tradotta in una predeterminazione legale della composizione degli interessi in gioco ritenuta ottimale (si pensi alla Legge sull'equo canone, per esempio), in ambito giuslavorista ha invece portato a un sistema che - una volta assicurate ai lavoratori determinate libertà (da, non di) e determinati diritti - ha comunque lasciato la composizione ultima del conflitto alla naturale dialettica delle forze in capo collettivamente considerate e organizzate. Il collegamento giurisprudenziale fra "paga base" del CCNL e "retribuzione proporzionata" di cui all'art. 36, Cost. ne è un esempio lampante.
In altri termini: ferme restando le guarentigie individuali e collettive di legge, la definizione di un negozio contrattuale fra datori di lavoro e lavoratori in tanto può essere effettivo (cioè non viziato nella volontà: libero e senza errori essenziali) in quanto stipulato fra soggetti equi-valenti aventi rappresentanza collettiva.
Il "riflusso" precarizzante degli anni Novanta e Duemila, iniziato con la Legge Treu, ha subito individuato in questo assetto normativo un limite forte a qualsiasi forma di deregulation, e lo ha attaccato cercando di incrementare in modo sempre più massiccio il ruolo della contrattazione di prossimità, rispetto a quella nazionale. Lo stesso Jobs Act dispone che, "salvo diversa previsione..., per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria" (art. 51, D. Lgs. n. 81 del 2015).
Nessuno, però, si era spinto a fare quello che è stato fatto all'art. 2103, c.c., il cui nuovo testo - in materia di mansioni - fra l'altro prevede che, in determinate "sedi protette", "possano essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita...".
Io ne ho già parlato, molto criticamente, qui e qui. Di recente, però, ne ha parlato con grande competenza e perspicuità il prof. Sitzia dell'Università di Padova (La (in)certezza del diritto nel Jobs Act all'italiana: mansioni e volontà individuale assistita, in Lavoro nella Giurisprudenza, 2016, 10, 845), il quale - entro un articolo che parla anche di molte altre cose e che consiglio vivamente di leggere a tutti coloro che ne hanno la possibilità - mette in primo piano proprio le radici filosofiche del provvedimento.
Nella sostanza, il legislatore... estende il novero delle fonti "sussidiarie" (in senso letterale) fino a ricomprendervi la stessa autonomia privata.Questo profilo è interessante. Dal punto di vista tecnico si può osservare che: a) l'estensione di cui si è detto non è espressamente prevista dalla legge di delega, che a chiare lettere limita l'individuazione di ipotesi di demansionamento ulteriori (rispetto a quelle, rimesse all'esercizio del potere direttivo...) alla sola contrattazione collettiva, di tal ché il comma 6 dell'art. 2103 c.c. sembra esporsi ad una censura di incostituzionalità per contrasto con l'art. 76 Cost.; b) la norma espone l'accordo individuale ad un controllo di sussistenza del presupposto legittimante a fini di validità.
(...). L'apertura verso la volontà individuale assistita intreccia quell'idea che parte della dottrina, in termini molto critici, ha definito della "glorificazione" del primato dell'autonomia dispositiva dei privati nel sistema delle fonti regolative, e segna, indubbiamente, un importante passo nella direzione di una sempre maggiore privatizzazione del conflitto nelle relazioni lavoristiche.
Il punto è questo: il comma 6 intende realizzare la semplificazione del sistema attraverso un recupero di attribuzioni all'autonomia privata, il tutto nella prospettiva della c.d. "flessicurezza", da intendersi come duttilità delle regole, che si muove nella logica mercantilistica della parità contrattuale.
(...). La funzione dell'organo pubblico sembra assumere natura privilegiata, catalogabile come atto di certazione.
Il comma 6 induce a riflettere sulla portata di un modello di flessibilizzazione delle regole realizzato attraverso l'apertura alla libera volontà delle parti. Il tema intreccia quello della certezza del diritto in quanto il miraggio della flessibilità e duttilità delle regole si pone come opposto rispetto alla triade inderogabilità, rigidità, fissità. Attraverso la flessibilizzazione delle regole la necessità empirica, l'imprevedibilità, portata, potremmo dire, dallo scambio contrattuale tra le parti, si viene a sostituire alla razionalità della coerenza sistemica, che, sarebbe per contro garantita dal predicato dell'inderogabilità in peius. (...).
Chiaro?
La certezza del diritto e l'uguaglianza sostanziale sono immolati sull'altare della privatizzazione dei rapporti giuslavoristici (o anche sociali in senso lato), in un'ottica ottocentesca e vetero-liberale dei rapporti giuridici tutti. 
È la concorrenza, la vittoria del forte sul debole in nome dell'efficienza (e qui mi fermo, rimandando a chi su questi temi ha riflettuto profondamente). È, potremmo dire, "il precipitato" di quel sistema politico-economico noto come Unione Europea, il cui cardine principale è rappresentato dalla Banca Centrale indipendente, smascherato da Alberto Bagnai e Luciano Barra Caracciolo.
In questo senso va letto anche il famigerato "contratto a tutele crescenti", il quale reintroduce nell'ordinamento il principio - anche questo di diritto potremmo dire "comune" - secondo cui a ciascun contratto a durata indeterminata si deve accompagnare a favore delle parti un diritto di recesso. Il contratto a tempo indeterminato come un abbonamento a Sky.
In quest'ottica, il fenomeno orrendo dei voucher si qualifica in sostanza come sintomo generico dell'infezione (la precarizzazione e deprofessionalizzazione), mentre l'attacco all'articolo 18, così come alla disciplina delle mansioni sopra ricordato, sono indizi specifico della malattia (diciamo, per comodità di definizione, il neoliberismo su cui si basa l'Unione Europea).
Un attacco peraltro lento, per ondate successive, ma che ha in sostanza avuto il suo coronamento con la Legge Fornero e quindi con il Jobs Act. Con risultati osceni anche dal punto di vista normativo, la cui alluvionalità è ben stigmatizzata dal prof. Sitzia.
[Stanti le premesse concettuali della Legge Delega], (...) occorre verificare se la riforma del 2014/2015 sia effettivamente veicolo di semplificazione e certezza, risponda al criterio della sussidiarietà, e, se mai, tuteli in qualche modo l'affidamento (criterio non dichiarato dal legislatore, ma, come si è visto, implicato dalla certezza).(...). Basti qui segnalare, in ogni caso, un dato generale di grande rilevanza ai fini della nostra riflessione. Tutte le norme introdotte o riscritte dalla riforma non hanno efficacia retroattiva. Questo comporta, come rilevato in dottrina, che "vigono contemporaneamente due, e a volte tre, regimi, in base alla data dei fatti costitutivi del diritto. L'incertezza dell'ordinamento continua a trionfare, come sempre nei periodi in cui il legislatore emana molte norme anche a fini di consenso elettorale".Caso emblematico è quello del licenziamento, dove vige un imbarazzante menu à la carte, caratterizzato da regimi sanzionatori differenti a seconda: a) della categoria di appartenenza del lavoratore (i dirigenti "godono" di una tutela differenziata, più favorevole rispetto agli altri lavoratori subordinati, nel caso di licenziamento collettivo giusta la nuova formulazione dell'art. 24, comma 1-quinquies, L. n. 223 del 1991 come introdotto dall'art. 16, comma 1, lett. b), L. n. 161 del 2014); b) della data di assunzione (art. 18 Stat. lav./art. 8 della L. n. 604 del 1966 oppure "tutele crescenti" se l'assunzione è avvenuta fino o dopo il 6 marzo 2015); c) dell'avvenuta "conversione" del contratto di lavoro a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato avvenuta successivamente al 6 marzo 2015 (art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 23 del 2015); d) dell'eventuale intervenuta integrazione del requisito occupazionale a seguito di assunzioni a tempo indeterminato successive al 6 marzo 2015, che comporta l'applicazione delle "tutele crescenti" anche al licenziamento dei lavoratori assunti precedentemente a tale data (art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 23 del 2015); e) della data del licenziamento (art. 18 Stat. lav. nella versione antecedente o successiva alla L. n. 92 del 2012 se il licenziamento è intervenuto prima o dopo il 18 luglio 2012).
Ecco allora che si entra nell'ultimo tema che mi proponevo di affrontare, cioè il referendum, voluto dalla CGIL, abrogativo di alcune parti del Jobs Act.
Cosa chiede il sindacato?
Di abrogare le norme sui voucher. Bene, anzi ottimo. Tant'è vero che, con ogni probabilità, il referendum non si terrà perché le disposizioni in questione saranno cambiate direttamente dal governo Gentiloni, che ritornerà ad una disciplina un po' più stringente (probabilmente, quella antecedente la Legge Fornero).
Di riproporre le sacrosante garanzie per il versamento dei contributi dei lavoratori in caso di subappalto di lavori. Perfetto. Anche in questo caso, ci penserà Gentiloni.
Di ripristinare un sistema di protezione del diritto al posto di lavoro simile, se non uguale, a quello previsto dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori prima dello stravolgimento della Legge Fornero (e poi della franca abrogazione da parte del Jobs Act).
E qui casca l'asino.
Perché su questo punto, così qualificante, il PD - la maggioranza del PD - non ci sente. E non ci sente per un'impostazione filosofica nella valutazione dei rapporti sociali che è quella sopra ricordata. Da Rivoluzione Francese, diciamo.
Ecco allora che, come sempre, il Sindacato - che dovrebbe tutelare i lavoratori, ma finisce per tutelare solo i propri dirigenti - ne inventa una delle sue: non si limita a riportare indietro le lancette dell'orologio giuridico, togliendo di mezzo le riforme dell'ultimo quinquennio, ma si inventa una (tra l'altro assurda, sotto ogni punto di vista) estensione innovativa della norma di tutela anche alle aziende con meno di 15 dipendenti, ma più di 5.
In altri termini: costruisce il quesito per essere certa che sia bocciato dalla Corte Costituzionale, la cui giurisprudenza è ormai piuttosto costante sulle linee di valutazione in ordine alla ammissibilità dei referendum. Linee di valutazione peraltro molto ampie, tali da permettere e anzi incentivare i referendum manipolativi.
Così scrive Valerio Onida (Corriere Giur., 1995, 7, 765).
A mio parere i passaggi «fatali» di questa giurisprudenza, che hanno contribuito più di ogni altra cosa alla distorsione dell'istituto referendario, sono stati due. Il primo è quello con cui la Corte, apparentemente (ma solo apparentemente) sviluppando il requisito della «omogeneità» del quesito, a tutela della libertà di voto che sarebbe compromessa dalla proposizione in unico quesito di più domande diverse, ha affermato che il quesito deve essere anche «chiaro» e «coerente», e che a tale fine deve risultare palese il risultato che i promotori si propongono di raggiungere. Ora, il referendum abrogativo, previsto dalla Costituzione, tende di per sé ad un unico risultato, che è la cancellazione di una o più norme. Quel che succede nell'ordinamento a seguito di tale cancellazione è vicenda ulteriore, che non riguarda se non indirettamente i promotori del referendum... Pretendendo invece dai promotori l'univocità in ordine agli scopi dell'abrogazione, la Corte ha avallato ed anzi ha indotto o addirittura reso necessaria la formulazione di quesiti complessi ed elaborati, e ha incentivato la tendenza a fare dei quesiti referendari uno strumento di proposta legislativa positiva. Il secondo passaggio è quello con cui la Corte, di fronte a quesiti referendari relativi a leggi che disciplinavano la formazione di organi costituzionali... ha affermato che l'ammissibilità è condizionata al fatto che la proposta abrogazione lasci in vita una normativa «autosufficiente». Dunque non solo il quesito deve rendere esplicito a che cosa esso tende, ma deve proprio tendere a dar vita, come normativa «di risulta», ad un a legge in grado di essere applicata... A questo punto, come si vede, la strada dei referendum «manipolativi» non solo si è aperta, ma si è spalancata, e addirittura è divenuta talvolta un percorso obbligato...

Ma qui la questione è diversa: qui si tratta di un'operazione talmente manipolativa (oltre che del tutto disomogenea!) da rendere il quesito francamente propositivo. In altri termini: non si modifica un istituto esistente, si crea un istituto nuovo (la tutela reale nelle micro-aziende)! Né si può richiamare il precedente del referendum voluto da Rifondazione Comunista nel 2003: in quel caso, infatti, si trattava di estendere a tutti, in caso di licenziamento, la tutela reale all'epoca vigente; in questo, di ripristinare una disciplina previamente abrogata ampliandone per di più la platea di beneficiari.
E già mi immagino Matteo: "Se fosse passata la mia riforma, il referendum si sarebbe potuto tenere!". Di tutto questo, ovviamente, ricordatevi non solo alle elezioni, ma anche al momento di rinnovare la tessera sindacale.



(Per chi fosse interessato.
Per le precedenti pronunce sull'ammissibilità di referendum abrogativi: C. Cost., 6 febbraio 2003, nn. da 41 a 46, con n. Belletti in Giur. It., 2003, 2227 e Maio in Giur. Cost., 2003, 1, 301. 
Sui "requisiti" dei quesiti: C. Cost, 7 febbraio 1978, n. 16; C. Cost., 7 febbraio 2000, n. 50, con n. Filippetta in Giur. Cost., 2000, I, 387; C. Cost. 10 febbraio 1997, nn. 16, 28, 29 e 30, con n. Romboli in Foro It., 1997, I, 657; v. anche Carnevale, in Giur. Cost., 1987, I, 1, 308.
Per la dottrina in materia di parametri sull'ammissibilità: AA.VV., Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, Milano, 1998; Calvano, L'omogeneità del quesito sul referendum costituzionale ex art. 4, legge costituzionale n. 1 del 1997, in Giur. Cost., 1998, 1, 417; Modugno-Zagrebelsky (a cura di), Le tortuose vie dell’ammissibilità referendaria, Atti del seminario svoltosi in Roma il 14 luglio 2000, Torino, 2001; Pagotto, Tra omogeneità e completezza del quesito ovvero l’insostenibile ruolo dei promotori del referendum abrogativo, in Giur. Cost., 2003, 2, 1126).