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venerdì 13 dicembre 2024

Proprio due righe di buon senso sugli obblighi vaccinali

Lasciamo da parte la filosofia o i grandi sistemi concettuali e scendiamo nel concreto.

Partiamo dall'assunto che non esiste una salute collettiva, bensì la salute di ciascuno e di tutti. Se fossimo un unico corpo biologico (come siamo un unico corpo sociale) allora è evidente che potremmo sacrificare un membro per la salute dell'organismo - lo dice anche Marco al cap. 9.

Però, purtroppo o per fortuna, non lo siamo. Pertanto la domanda è: è possibile, è giusto, sacrificare (o mettere in pericolo, anche potenziale) uno, o alcuni, per garantire la salute di altri, o di molti?

Per gli Aztechi, ad esempio, sì. Il sacrificio umano condanna uno per evitare l'ira del dio su tutta la popolazione. Un ragionamento analogo vale anche per la guerra moderna, durante la quale decine di migliaia di soldati sono mandati a morire per la proiezione di potenza del loro Paese (non a caso la "guerra al virus" è stato uno slogan assai abusato dai giornali durante la c.d. pandemia).

Se però caliamo il ragionamento nel nostro ordinamento, la risposta potrebbe essere un po' meno ovvia, fermo restando che la Corte Costituzionale la pensa in modo diverso ed avalla da trent'anni comportamenti muscolari dello Stato in materia (con una serie di sofismi, ma non entriamo in questo).

Poiché - come si è detto all'inizio - non si tratta di contrapporrre il particolare al generale (chi lo fa, come molti politici di Forza Italia, lo fa per falsa coscienza), dobbiamo piuttosto chiederci come mediare razionalmente gli interessi del singolo con quelli di ciascun altro singolo.

Primo punto di attenzione: non cadere nella tentazione di attribuire valori differenti alle persone sulla base di categorie predeterminate (spesso costruite attraverso un pre-giudizio ideologico, che conduce necessariamente a dare per vera la tesi che si vuole provare, cioè - spesso - il sacrificio di alcuni a vantaggio di altri).

Giovani contro vecchi, sani contro fragili, dipendenti contro autonomi. Si è letto di tutto inquesti anni. Al contrario, non esiste un obbligo di rischio per i sani a favore dei fragili, come non esiste un opposto obbligo di soccombenza dei fragili sull'altare di esigenze economiche o sociali. Certamente, settuagenari e ottuagenari che sbraitano per la medicalizzazione dell'intera società al fine di guadagnare sei mesi di vita non hanno fatto, e non fanno, una gran bella figura.

Secondo punto di attenzione: rispettare l'autodeterminazione di tutti e di ciascuno ("prima la persona"). Non dovrebbe esistere la possibilità, per un terzo, di imporre ad alcuno un trattamento sanitario, salvo che il paziente non sia incapace di intendere e il trattamento sia necessario per la salvaguardia della sua vita o, almeno, della sua incolumità.

Men che meno - men che meno - se il terzo è lo Stato e non un familiare. I doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sono probabilmente contestabili anche a priori, ma certamente - fuori dai casi coperti dall'at. 52 - non possono estendersi fino a richiedere il sacrificio di uno a vantaggio di altri. 

Tutto il resto è ideologia, racconto oleografico o pianto da gattara.

mercoledì 8 giugno 2022

I referendum di domenica spiegati facile, dell'avv. Valerio Donato

Ricevo e volentieri pubblico. L'avv. Donato è un operatore del diritto, che conosce le questioni oggetto di referendum per viverle giornalmente sulla loro pelle. Aggiungo anche che concordo con lui sull'opportunità complessiva di questi referendum e sull'inopportunità della separazione delle carriere; aggiungo che, a mio avviso, il referendum sulla custodia cautelare è sacrosanto (Valerio lascia, diciamo, "libertà di coscienza"). Ad ogni modo, e comunque la si pensi, il referendum è sempre un esercizio di vera democrazia partecipativa: come la si pensi la pensi, allora, domenica andiamo a votare. E se non avete le idee chiare leggete attentamente qui sotto.


Il 12 giugno si terrà il cosiddetto Referendum Giustizia, che sarà valido con il raggiungimento del quorum del 50,00% + 1 dei votanti.

I quesiti sono 5 e riguardano:

1 RIFORMA DEL CSM (scheda verde) nel senso di abrogare la necessità della raccolta firme per candidarsi al consiglio superiore della magistratura (che è l’organo di autogoverno dei magistrati);

3 EQUA VALUTAZIONE DEI MAGISTRATI (scheda grigia) nel senso di permettere anche ai membri non togati dei consigli giudiziari (avvocati e professori universitari) di partecipare alle valutazioni dei magistrati;

4 SEPARAZIONE FUNZIONI DEI MAGISTRATI (scheda gialla);

5 ABROGAZIONE CUSTODIA CAUTELARE PER PERICOLO REITERAZIONE DELITTI DELLA STESSA SPECIE DI QUELLO PER CUI SI PROCEDE (scheda arancione);

6 ABROGAZIONE LEGGE SEVERINO (Scheda rossa) che prevede l’automatico divieto a ricoprire cariche elettive e di governo per i condannati per delitti non colposi.

Occorre subito rilevare come la scelta referendaria per un tema così delicato come la giustizia susciti forti perplessità.

I mali della giustizia italiana sono noti e non derivano tanto dalle norme di legge che si vuole abrogare quanto piuttosto dalla (mala)politica entrata da tempo immemore in una parte della magistratura. In tal senso il quesito 1 (scheda verde) appare sicuramente meritevole di approvazione: votando SI verrebbe abrogato l’obbligo, per un magistrato che voglia essere eletto al CSM (l’organo che decide della carriera dei magistrati attraverso trasferimenti, promozioni e punizioni), di trovare da 25 a 50 firme per presentare la candidatura. L’attuale obbligo impone a coloro che si vogliano candidare di ottenere il beneplacito delle correnti o, il più delle volte, di essere ad esse iscritti. Con il sì, si tornerebbe alla legge originale del 1958, che prevedeva che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi come membri del CSM presentando semplicemente la propria candidatura. Avremmo così votazioni che mettono al centro il magistrato e le sue qualità personali e professionali, non gli interessi delle correnti o il loro orientamento politico.

Anche il quesito 3 (scheda grigia), seppur delicato perché va a toccare il principio di autogoverno della magistratura, appare meritevole di approvazione.

Da bocciare, viceversa, è il quesito 4 (scheda gialla) che sancirebbe l’impossibilità di passare dalle funzioni di pubblico ministero a quelle di giudice creando così di fatto due ordini giudiziari distinti con un naturale “incattivimento” delle procure, oggi magistrato dell’accusa nell’interesse della legge e domani attore meno imparziale perché maggiormente legato ai propri risultati (le condanne ottenute).

Il quesito 5 (scheda arancione), teso a limitare la custodia cautelare per il pericolo di reiterazione del reato solo nel caso di gravi reati con uso di armi o violenza personale o di criminalità organizzata o eversivi, merita una scelta secondo coscienza: voterà sì chi ritiene eccessiva la prevenzione prima della condanna e voterà no chi viceversa ritiene necessario fermare l’indiziato di delitto anche in assenza di condanna.

Il quesito 6 (Scheda rossa) non c’entra con la giustizia ma riguarda la democrazia in generale: con la vittoria del SI tornerebbe al popolo il giudizio sui candidati venendo meno l’automatismo secondo cui la condanna penale equivale all’impossibilità di ricoprire cariche elettive. Giova precisare che per i delitti più gravi è già prevista tale incandidabilità derivante dalla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici. Con il sì pertanto sarebbe l’elettore a scegliere se Tizio, condannato in ipotesi per diffamazione, possa rappresentarlo ricoprendo una carica elettiva o di governo.

lunedì 4 aprile 2022

La (de)legittimazione democratica – le Autorità indipendenti

 I. Le Autorità amministrative indipendenti e la loro latente incostituzionalità

Un tipico esempio di dissoluzione del circuito democratico è rappresentato dal proliferare delle c.d. “Autorità indipendenti” (o, con l’ennesimo vieto anglicismo, Authority). Soggetti palesemente eversivi rispetto al disegno costituzionale originario, incistatisi nell’ordinamento sulla scorta delle sempre più pervasive direttive comunitarie dei primi anni Novanta.

È stato scritto, con lodevole onestà: “le autorità indipendenti… operano… in aree in cui è prevalente il diritto europeo su quello nazionale, per cui trovano in un dato extra-statale la loro forza o legittimazione principale. La normativa comunitaria contribuisce anche a definire funzioni e modalità operative delle autorità indipendenti….  Per questo motivo, sono un fattore di disaggregazione dello Stato. Sono separate… dall’apparato amministrativo…, per cui non debbono né porsi problemi di coordinamento amministrativo, né operare ponderazioni di interessi pubblici configgenti. In questo senso contribuiscono alla frammentazione dello Stato. Sono sottratte all’influenza diretta del governo, nel senso che i titolari non sono nominati da esso, oppure nel senso che esso non può dar loro direttive. [Inoltre] … il finanziamento è parzialmente autonomo (a carico dei regolati). Rompono, quindi, l’unità della funzione amministrativa… Infine, svolgono funzioni di regolazione o aggiudicazione, non comunque redistributive. Dunque, per esse il principio di legalità opera in modo diverso. Queste caratteristiche ricorrenti, messe insieme, forniscono una prova della conclusione per cui le varie specie di autorità hanno potuto attecchire in un momento storico di cosiddetta «debolezza della politica». Un sistema politico nel pieno della sua forza non avrebbe acconsentito a vedersi sottrarre tante aree di influenza” (Cassese 2011).

La problematicità delle Authority rispetto al diegno costituzionale è risultata immediatamente chiara in dottrina, sia in termini legittimità (fuoriuscendo dal concetto classico di “amministrazione” di cui agli artt. 95, c. 1, e 97, cc. 2 e 3, Cost.), sia in termini di legittimazione (stante il loro ruolo di rottura del circuito democratico e la difficile individuazione di modalità di controllo sul loro operato): infatti “le Autorità…, in ragione della loro collocazione nel tessuto istituzionale e delle funzioni che sono chiamate a svolgere, derogano… ai… principi elementari del governo parlamentare” (Cheli 2001).

Onde superare il problema, vi è stato chi ha ipotizzato una loro responsabilità di fronte alla Camere (Cerulli Irelli 2001), recisamente contestata da chi (Merusi-Passaro 2003, Cassese 2002) ne ha invece evidenziato le funzioni di garanzia (Niccolai 1996) volte a evitare la “tirannia della maggioranza” e le ingerenze politiche o partitocratiche (cioè, in altri termini, a prendere decisioni discrezionali, quando non schiettamente politiche, al “riparo dal processo elettorale”). Altri tentativi, certamente un po’ più fondati giuridicamente ma meno onesti intellettualmente, hanno fatto riferimento al controllo giurisdizionale che limiterebbe la discrezionalità delle Authority; o alla procedimentalizzazione della loro attività, che si legittimerebbe democraticamente grazie alla dialettica, in fase endoprocedimentale, coi soggetti coinvolti nelle decisioni stesse (Merusi-Passaro 2002 parlano di “litisconsorzio necessario”; Clarich 1999 fa riferimento al due process of lawCarbone richiama Cons. Stato, 2 marzo 2010, n. 1215; da prospettiva assai diversa cfr. Barra Caracciolo 1997); o, infine, all’esistenza di un più o meno realistico modello madisoniano (Clarich 2001, Elia 2002).

Più fondatamente, le direttrici entro cui la dottrina ha cercato di inquadrare le Autorità indipendenti sono state tre: (i) la loro istituzione (o successiva “comunitarizzazione”: Manetti 1999) mediante normativa europea (regolamento o, previo recepimento, direttiva), che dunque aggirerebbe – per il tramite dell’art. 11, Cost. – l’assetto istituzionale inizialmente disegnato dai Costituenti; (ii) la loro costituzionalizzazione implicita, che scaturirebbe dall’incontro delle necessità di tutela dei diritti di libertà di cui alla prima parte della Costituzione con la nuova architettura delle competenze normative e regolamentari di Stato e Regioni derivante dall’art. 117, Cost., come modificato nel 2001 (Grasso 2006); (iii) la possibilità di rinvenire all’art. 97, cc. 2 e 3, Cost., mediante una lettura “rinforzata” del “principio di imparzialità”, un più cogente “principio di neutralità” che imporrebbe – in settori incidenti su diritti particolarmente significativi per i cittadini – la rottura del circuito di indirizzo politico (CarboneRolli-TaglialatelaDurante; Giraudi-Righettini 2001, che parlano di “democrazia dell’efficienza”).

Ma, a ben vedere, questi tre argomenti si riducono soltanto a uno, l’UE (§ II). Il diritto derivato dell’Unione è infatti subordinato al rispetto dei principi fondamentali della Carta italiana, tra cui il principio della “riserva di legge” (in particolare, all’art. 41, Cost.); ugualmente, la presunta costituzionalizzazione di cui all’art. 117, Cost. (che farebbe da fondamento anche alla potestà semi-normativa di molte di queste AuthorityRolli-Taglialatela), passa per l’introduzione nella Carta di una serie di “materie”, rimesse alla potestà legislativa dello Stato, in tensione dialettica rispetto all’assetto economico-istituzionale disegnato nel Quarantotto (caso tipico: la concorrenza); infine, il “principio di neutralità” pare assai poco compatibile con un uno Stato in cui “l’iniziativa economica privata… non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41, c. 2, Cost.), apparendo invece come uno dei pilastri del Trattato di Maastricht.

II. Gli “argomenti” a favore delle Autorità indipendenti

L’argomento della “comunitarizzazione” delle Autorità indipendenti assume varie sfaccettature. Quella che fa leva sulla “natura delle cose” (Merusi 2000), che imporrebbe la creazione di una par condicio concorrenziale anche al di fuori del diritto positivo interno o comunitario, e che però si scontra con la rigidità della Costituzione italiana (non a caso molti Autori hanno ritenuto opportuna una costituzionalizzazione esplicita: v. p.e. la riforma costituzionale del 2006 – Atti Camera n. 4862-B e Atti Senato n. 2544-D – poi bocciata con referendum). Ma, soprattutto, quella che collega la legittimità delle Authority al diritto derivato UE, da un lato esponendo ad un giudizio di incostituzionalità quei soggetti – come la Commissione per il diritto di sciopero nella P.A. – che con il diritto europeo nulla hanno a che fare; dall’altro imponendo una volta per tutte di fare i conti con il mai completamente risolto problema del rapporto fra diritto comunitario e Costituzione. Infatti, delle due l’una: o i Principi costituzionali prevalgono su regolamenti e direttive, oppure – viceversa – tali atti normativi, unitamente ai Trattati da cui dipendono, hanno effettivamente dato forma a quella che è stata chiamata la “nuova costituzione economica” (Cassese, 2012).

Non diverso è il secondo argomento, che collega la vecchia idea della necessità di tutelare con particolari garanzie il rispetto dei diritti fondamentali di cui alla prima parte della Costituzione (i domaines sensible della dottrina francese) alla riforma del Titolo V del 2001 (Giacobbe 1999, Grasso 2006), la quale non solo ha ribadito una lettura dell’art. 11, Cost. come “porta” di entrata nel nostro ordinamento di ordinamenti differenti e, eventualmente, confliggenti, ma ha altresì individuato una serie di settori, oggetto di potestà legislativa statale, i quali da un lato si pongono in rapporto dialettico con altre norme della Carta (p.e. la “concorrenza” rispetto al “coordinamento dell’economia pubblica e privata a fini sociali”), dall’altro appaiono come tipici settori di azione delle Autorità.

In quest’ottica, la nascita di una Autorità indipendente è stata vista come un “superamento” in melius dei principi di riserva di legge e di riserva di giurisdizione, in tutti quei settori – diritti e libertà – in cui si vogliono impedire eventuali decisioni a “colpi di maggioranza”. Così, vi è stato chi ha individuato nell’ordinamento una attribuzione diretta alle Autorità indipendenti – “in connessione con un compito da assolver alla luce di principi generali e non per il conseguimento di interessi e finalità specificamente… individuati” (Merusi 1981, Marzona 1988) – di un potere normativo al di fuori del comune “principio di legalità”, con conseguente creazione di atti liberi non tipizzati dalla legge (si pensi alle Istruzioni di Banca d’Italia, o ai pervasivi poteri attribuiti alla ARERA già AEEGSI), e chi invece ha ricondotto gli atti delle Authority a regolamenti (in una accezione – ricavabile dall’art. 117, Cost., ma anche in C. Cost. 21 maggio 1970, n. 79 – più ampia di quella, comune, di cui all’art. 87, c. 5, Cost.) i quali non intaccano il principio di “riserva di legge” (relativa: artt. 23 e 41, Cost.) posto che la norma primaria fissa previamente, rispetto al soggetto emanante, idonei parametri in ordine all’ambito di intervento e di svolgimento delle attività (C. Stato, 29 maggio 2002, n. 2987; Grasso 2006). Tesi tuttavia vigorosamente avversate da coloro (Cerulli Irelli 2001, Bianco 2003) che hanno sottolineato da un lato l’insuperabilità di eventuali riserve di legge assolute ovvero la troppa genericità di alcune leggi istitutive (i poteri del Garante della privacy, in questo senso, pongono interrogativi enormi) e dall’altro il deficit democratico insito in queste prese di posizione dottrinali (soprattutto quando si ritiene che la “riserva di legge” possa essere soddisfatta da un atto normativo UE: C. Cost. 10 novembre 1999, n. 425; sul problema del deficit democratico nel sistema normativo UE, v. Majone 1998; Faraguna 2010).

Ma è evidente – e veniamo al terzo argomento – che ricostruzioni del genere non può che poggiare sulla enucleazione del già ricordato “principio di neutralità” come “superamento” del concetto giuridico di “imparzialità”. Concetti però profondamente diversi, l’uno collegato all’idea di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, c. 2, l’altro all’economicismo liberale che fonda l’uguaglianza formale: “l’imparzialità corrisponde all’obbligo della P.A. di valutare complessivamente tutti gli interessi pubblici e privati… coinvolti nella fattispecie, per il raggiungimento del miglior interesse pubblico, ma tra tali interessi l’interesse pubblico della amministrazione pubblica ha valore primario; la neutralità corrisponde invece al distacco, alla indifferenza da tutti gli interessi” (Mazzella).

Il che conduce a due considerazioni. La prima, che riconoscere uno slittamento ordinamentale dal principio di imparzialità a quello di neutralità comporta nuovamente riconoscere anche una modifica implicita della Costituzione economica italiana (§ III). La seconda, che in assenza di questo slittamento si deve concludere che la Costituzione ha inteso predisporre un unico modello amministrativo, incardinato sul governo come organo di indirizzo politico (Manetti 2003), che infine lo slittamento è più semantico che effettivo, ove si consideri che “i diritti ed i valori  tutelati dalle Autorità indipendenti, più di altri diritti e valori, sembrano esprimere l’esigenza di un necessario bilanciamento e di una reciproca limitazione di situazioni giuridiche soggettive” (v. § IV).

III. La “nuova costituzione economica” (europea)

Il lungo ragionamento di cui sopra – che ha ricordato gli obblighi di intervento dello Stato in economia e le conseguenti riserve di legge in materia imposte dai Costituenti – conduce ad un’unica conclusione. Propendere per la legittimità delle Authority comporta aderire all’ipotesi di una “nuova costituzione economica” introdotta nel nostro ordinamento dal Trattato di Maastricht (Cuocolo 2000, Merusi 2001), grazie alla quale da un lato si potrebbe dissolvere il principio dell’unitarietà dell’indirizzo politico ed amministrativo di cui all’art. 95, c. 1, Cost., dall’altro i principi della funzione sociale della proprietà e della programmazione in campo economico (artt. da 41 e 43, Cost.) sarebbero stati superati da quelli collegati al “libero mercato”, in cui il “cittadino” e “l’impresa” – considerati uti singuli – si trovano in una posizione di preminenza rispetto allo Stato ed alle istanze sociali di cui esso si sarebbe dovuto fare portatore (Guarino 1999; Cassese 2012, che parla di passaggio da uno “Stato imprenditore” a uno “Stato regolatore”).

Si è così addirittura parlato – forse in modo un po’ provocatorio – di “Enti autarchici dell’Unione Europea” (Merusi 2001), “neutrali” rispetto agli interessi in gioco (che però, non contemplando una attività equilibratrice a favore della parte debole, è come dire a favore del più forte), o anche di “quarto potere” (Foà 2002; contra sia Morbidelli 1997 sia Cons. Stato, 28 novembre 2012, n. 6014).

È chiaro, allora, il motivo per cui la Corte Costituzionale non ha mai voluto pronunciarsi in modo veramente chiaro sulla legittimità costituzionale delle Autorità indipendenti (così C. Cost., 7 novembre 1995, n. 482 e C. Cost. 28 gennaio 1991, n. 32; ma v. C. Cost. 8 giugno 1994, n. 224, secondo cui “la particolare forza propria delle norme poste nello Statuto speciale [delle Province autonome di Trento e Bolzano non] può essere tale da giustificare la sopravvivenza di competenze provinciali quali quelle in esame, una volta che le stesse vengano a contrastare con discipline adottate in sede comunitaria…”). Si tratta di un certo pudore che porta i Giudici ad evitare pronunce troppo chiare sull’effetto distorsivo che l’adesione all’UE ha avuto sui principi, anche i più importanti, della nostra Carta (classico l’esempio dei “controlimiti”, i quali – come l’Araba Fenice – che vi siano ciascun lo dice, ma dove siano nessun lo sa, dato che non sono stati chiamati in causa direttamente neppure nel caso Taricco). Di fatto, tuttavia, gran parte della dottrina non ha problemi a concludere che le leggi istitutive di Autorità indipendenti “comunitarizzate” hanno contenuto costituzionalmente vincolato e, dunque, non possono essere oggetto di semplice abrogazione da parte del legislatore.

IV. La “sofocrazia” delle Autorità

Come la questione in ordine alla legittimità delle Authority (in assenza del collegamento amministrativo ai sensi dell’art. 95, Cost.) si lega strettamente all’enucleazione di una “nuova costituzione economica” (europea), così il dilemma in merito alla loro legittimazione (in assenza del rispetto del circuito democratico) si collega ai principi di “competenza del decidente”, di “razionalità contenutistica della decisione”, di “correttezza formale del processo decisorio” (classicamente: Weber 1968, Luhmann 1995). Si è addirittura parlato di “sofocrazia delle Autorità” (Romano Tassone 2003).

Una “spia” significativa di questo atteggiamento si riscontra nelle diverse opinioni dottrinarie e giurisprudenziali in materia di sindacato sui provvedimento delle Autorità: in particolare, “ci si è chiesti… se il giudizio su un provvedimento o su un regolamento di un’Autorità indipendente sia uguale al giudizio su un qualsivoglia provvedimento o regolamento di una «normale» amministrazione; quanto al sindacato giurisdizionale possa penetrare sulla c.d. discrezionalità tecnica, che certamente caratterizza in modo tipico gran parte dell’attività delle Autorità…; se sia doveroso (o opportuno) circoscrivere il sindacato giurisdizionale a specifiche categorie di vizio, nonostante l’art. 113 Cost., o meglio se sia possibile «ritagliare» al loro interno le tradizionali categorie” dei vizi dell’atto amministrativo (Grasso 2006; corsivi ed enfasi nostri).

La dottrina che più ha sostenuto questa “intangibilità” giurisdizionale delle Autorità indipendenti si è quasi naturalmente rifatta all’elaborazione tedesca dei “concetti giuridici indeterminati”, i quali verrebbero a concretezza per mezzo della mediazione tecnica delle Authority le quali, a loro volta, agirebbero di fatto entro “binari obbligati” anche laddove il legislatore ha lasciato loro il massimo della libertà, posto che i principali parametri decisionali non potrebbero assumere altro valore rispetto a quello (pre)determinato da questo o quel sapere scientifico (o tecnico) (De Minico 1997, Malinconico 1996).

Deve certamente inclinare all’ottimismo il fatto che dottrina (Morbidelli 1997) e giurisprudenza (Cons. Stato, 2 marzo 2004, n. 926) abbiano reagito subito, vigorosamente, a questo atteggiamento, evidenziando fra l’altro come questa supposta neutralità tecnica sfoci spesso in una accentuata discrezionalità, ove le decisioni poggino su “giudizi opinabili sul piano tecnico scientifico”, o su “valutazioni metagiuridiche”, o ancora su “concetti indeterminati” che impongono “un giudizio di valore” (in pratica, sempre) (Lazzara 2001). Ma il fatto stesso che la questione si sia posta “scopre” con chiarezza il “nodo ideologico” (che noi abbiamo chiamato burionismo) che sta dietro l’istituzione di soggetti così autoreferenziali. Non a caso vi è stato chi ha notato che, alla fin fine, la decisione “non può essere dimostrata oggettivamente e… si legittima solo per il riferimento alla qualità del soggetto che l’ha presa…, per la sua credibilità” (Corletto 2003, corsivo nostro).

In questo senso, si contrappone alla ingenua epistemologia della Corte Costituzionale l’acuta osservazione secondo cui, nella maggior parte dei casi, le Autorità muovono “da scelte orientate politicamente piuttosto che tecnicamente”, tendenti soprattutto “ad allineare il diritto dell’economia vigente nel Paese in cui operano ai principi cui si ispira l’Unione Europea…” (Pizzorusso 2011). Col bel risultato, aggiungiamo noi, di considerare come “norme tecniche” anche le c.d. “leggi del mercato” (Merusi-Passaro 2003).

V. Conclusioni

Concludendo, le Autorità indipendenti si caratterizzano come uno dei più significativi casi di rottura del disegno politico-economico dei Costituenti, poggiando – sotto il profilo della legittimità – sulla dissoluzione dell’unitarietà dell’indirizzo politico a seguito dell’introduzione, accanto al principio di imparzialità della P.A. (proprio di uno Stato sociale), di un supposto principio di neutralità (proprio di uno Stato meramente regolatore, com’è quello “disegnato” nei Trattati UE), e – sotto il profilo della legittimazione – dalla sostituzione del principio “tecnocratico” (secondo cui il legislatore sarebbe “incapace di dettare regole puntuali” ed è “tutt’al più in grado di fissare gli obiettivi della regolazione”: v. Clarich 2011) al principio “democratico”.

Col bel risultato di contrabbandare per scelte tecnicamente obbligate quelle che sono in realtà decisioni discrezionali, per neutralità quello che è invero un bilanciamento di interessi contrapposti, il tutto evidentemente a favore delle parti economicamente più forti (che, spesso, “catturano” le Autorità che dovrebbero controllarle, sia dal punto di vista tecnico-scientifico, sia da quello economico).

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Weber (1968), Economia e società, I, Milano, 1968.

lunedì 6 dicembre 2021

Qual è il peggior tradimento del proprio Paese? E perché proprio gli IDE?

Mi spiegava Calenda che l'Italia cresce poco perché è poco attrattiva verso i capitali esteri. Servono gli IDE (Investimenti Diretti)! Senza IDE siamo perduti! Altro che golden power, altro che cordate italiane! Provinciali! Incompetenti! Stiamo perdendo il treno dell'internazionalizzazione, restiamo attaccati a un modello vecchio di piccola impresa non scalabile! Camioni di faldoni! (Ah no, questo non è Calenda, ma insomma potrebbe essere suo degno sodale).

Ora, come ognun sa, il sullodato Calenda ha sempre ragione, per cui anch'io voglio dare il mio contributo spiegando al rozzo volgo cosa siano esattamente questi "Investimenti", e come funzionino. Tuttavia, poiché non sono un economista (e meno male), mi limiterò a raccontare un apologo edificante, ovviamente di fantasia, che - pertanto - non si è svolto recentemente, men che meno da qualche parte nel ricco nord della Penisola. Non essendo assolutissimamente vero, potremmo quantomeno dire che è ben trovato.

Dunque. Immaginate una start-up nel campo delle scienze della vita, creata da qualche brillante giovanotto appena uscito dall'università e da qualche suo professore, un po' meno giovane ma ugualmente intelligente. A dire il vero, forse i ragazzotti ed il professore sono anche troppo bravi, la loro idea è talmente visionaria che le grandi imprese la snobbano come un sogno impossibile. Loro vanno avanti, con difficoltà, ma poi un bel giorno le cose cambiano: quelli ganzi, quelli che cambiano il mondo nei garage, finalmente si accorgono del business e investono milioni di dollari (messi saggiamente da parte grazie alle paghette di genitori e soprattutto zii).

Alcune multinazionali si avvicinano anche alla nostra start-up, tutte più o meno con le stesse proposte. Vi diamo un bel po' di soldi, ma una buona metà ve la rifatturiamo perché voi zulu sapete una sega come si gestisce un'azienda per cui presidente e amministratore delegato ce li mettiamo noi, e mica vorrete che lavorino gratis, vero? Ok, d'accordo, siamo zulu, ma soprattutto siamo senza una lira, visto che le banche italiane hanno deciso di prestare soldi soltanto a chi non li vuole, dato che ne ha anche troppi. (Il che aprirebbe un discorso più ampio sulla loro utilità sociale e sull'ottima decisione - negli anni Novanta - di privatizzarle, ma non è il momento. Qui siamo nel romanzo.)

Si volta pagina. La multinazionale nomina i vertici aziendali, che ovviamente parlano solo inglese e hanno difficoltà a trovare l'Italia sul planisfero, ma va bene, che sarà mai, think global act local, passiamo all'elaborazione del business plan per i prossimi cinque anni. Grande evento con tutti i soci, il consiglio, i dipendenti: in un anno sul mercato, crescita a doppia cifra, investimenti a sette zeri, c'è un mercato enorme là fuori e voi (noi) siete (siamo) l'unico player. Qualche socio prova timidamente a notare che, insomma, lì sanno tutti fare ricerca e sviluppo, non sono dei piazzisti e neanche esperti di marketing, che senso ha rivolgersi subito e con questa aggressività al mercato. Zulu. Bestie. Ci credo che non attraiamo capitali stranieri.

È così che si lancia un aumento di capitale mostruoso: sotto scroscianti applausi. Diciamo dieci milioni di euro? Diciamolo. A un prezzo che valuta la società una ventina già prima della cura? Diciamo anche questo. Tanto è tutta invenzione, per cui non costa nulla.

All'inizio va tutto bene. I primi milioni sono tutti sottoscritti dalla multinazionale, che diviene il primo socio industriale, e il programma di sviluppo procede a gonfie vele. La start-up macina paper, risultati nella ricerca, finalizza i primi prodotti, ma stranamente i campioni restano nei magazzini e la capogruppo non se ne interessa in alcun modo. Anzi, dopo un annetto modifica radicalmente il piano: non solo ricerca e sviluppo, non solo prodotti, ma anche servizi per la capogruppo e per i terzi. Il che pare abbastanza strano, visto che proprio grazie a quei servizi questi non meglio precisati "terzi" divengono ben precisati "concorrenti". Stranezza che, peraltro, passa abbastanza un secondo piano, visto che soci e dipendenti sono tutti impegnati a lavorare e, neppure tanto in subordine, a prendere amaramente atto che la multinazionale, il socio industriale, quella delle magnifiche sorti e progressive, ha chiuso i cordoni della borsa e arrangiatevi. Anzi, no: "trovate un altro partner industriale e noi torneremo a investire come prima, più di prima".

Essere bravi è un problema, soprattutto per gli altri. In sei mesi la start-up imbarca, con quote di minoranza, due nuovi soci statunitensi. Bingo! (America sempre uguale Top Gun, per noi degli anni Ottanta.)  Ora vedrai che la multinazionale torna pesantemente a investire! Ah, no? (cit.) No. La multinazionale licenza l'amministratore delegato della start-up e dice chiaro e tondo di non essere più interessata al business. Ah, nel frattempo avete assunto venti persone perché ve lo abbiamo chiesto noi, avete rifatto i laboratori perché ve lo abbiamo chiesto noi e avete fatto un buco milionario sempre perché ve lo abbiamo chiesto noi? Come si dice bankruptcy in italiano?

Nel caso di specie che sono cazzi nostri, ma è una traduzione libera.

È dicembre e il nuovo consiglio di amministrazione, tutto italiano, si insedia. In un mese raccoglie un bel po' di contratti, abbastanza per andare avanti un semestre senza peggiorare ulteriormente il cratere finanziario. È la mossa disperata: o si trova un salvatore o si finisce tutti al gabbio per bancarotta semplice. Passa l'inverno, arriva la primavera. I dipendenti sono da mesi in cassa integrazione. Da un certo punto di vista, meno male che c'è il Covid (il Covid c'è sempre, anche nei racconti fantastici). Il peggio si materializza, lo puoi toccare con mano.

E poi, d'un tratto, ecco il nuovo ragazzino prodigio della multinazionale, lungo lungo, rossiccio, occhialini tondi, venti chili di muscoli e duecenti di spocchia. Breve discorso in business english (exciting, it' s a pleasure, discussion) e si arriva al sodo: vi diamo il 10% di quel che vale la società e noi ci prendiamo tutto il cucuzzaro, voi ne uscite puliti e pure con qualche soldo. Che ne pensate? A proposito, o così oppure fallite il mese prossimo, vero? Chiedevo giusto per curiosità. Siamo disposti a trattare, che pensate. Eh, anche noi, come no, ecco le chiavi.

Oggi abbiamo una nuova multinazionale in Italia, che ha investito direttamente nel nostro Paese ed ha contribuito alla crescita della nostra economia. Soci e dipendenti della start-up le sono particolarmente grati e alle prossime elezioni sicuramente voteranno per Calenda, o per quelli come lui.

venerdì 10 settembre 2021

Mi dimetto da traster

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo

To the happy few


Mi dimetto da traster, cioè mi dimetto da me stesso e certifico una sconfitta anche generazionale.

Quando Salvini ha lanciato il progetto di trasformazione della Lega in un partito autenticamente nazionale (quindi anche antiunionista, nella misura in cui l'Unione Europea si pone oggettivamente come strumento di repressione del circuito democratico interno, sia in ordine alla determinazione degli obiettivi strategici da perseguire che alla individuazione dei mezzi per perseguirli) e interclassista (cioè, in sostanza, post-keynesiana dal lato economico e moderatamente liberale sul fronte dei diritti civili), io ci ho creduto, eccome se ci ho creduto.

Il progetto, però, è spettacolarmente fallito in soli tre anni. A posteriori, mi rendo conto che le cose non sarebbero potute andare altrimenti, trattandosi di un'operazione velleitaria in quanto intimamente contraddittoria; come d'altronde erano contraddittorie le mie aspirazioni. Oggi la Lega si pone oggettivamente come elemento di depotenziamento del dissenso di una parte importante del Paese e svolge, rispetto a classi sociali differenti, un ruolo analogo a quello del Movimento 5 stelle; e ciò indipendentemente dalla - o forse grazie alla - assoluta buona fede e integrità di alcuni suoi dirigenti e di molti suoi militanti (quorum ego).

Tuttavia le modalità con cui si raggiunge questo risultato mi paiono significativamente diverse rispettto a quelle del Movimento. Se nel campo grillino - complice lo stesso vizio genetico del partito, eversivo nella comunicazione e stabilizzatore nei fatti - è chiara la metamorfosi dei comportamenti attraverso la perversione dei significati delle stesse tradizionali parole d'ordine, così da favorire una lenta assuefazione dell'elettorato a nuove liturgie e nuove retoriche (il modello della "rana bollita"), a me sembra che nel campo leghista si stia assistendo a una certosina ed organizzata umiliazione di Salvini e della sua classe dirigente, secondo il noto adagio militare che ritiene essenziale, per vincere la guerra, fiaccare prima di tutto il morale del nemico (e poi spargere il sale sulle rovine).

Accade così che un ministro risponda sprezzantemente a militanti della prima ora parlando di cinema e altre attività connesse, o che un altro addirittura anticipi Draghi nell'annunciare urbi et orbi che il greenpass, invece di essere seppellito fra le immondizie della storia, sarà esteso nel suo utilizzo.

Accade che il Presidente del Consiglio utilizzi lo spauracchio della questione di fiducia come una clava, che vari esponenti del governo - in modo alquanto irrituale - si vantino di aver approvato tutti i provvedimenti più liberticidi della storia della Repubblica "all'unanimità", che il segretario di un partito della maggioranza la mattina rilasci una dichiarazione e il pomeriggio sia smentito - in modo scientifico - da tutti i suoi governatori.

Questa dinamica oggettiva - per dirla col nostro amico di Twitter (amico nonostante ci rimproveri la mancata lettura di Heidegger) - dovrebbe far riflettere coloro che ancora insistono a giustificare la scelta di far parte del governo Draghi. Errore certamente frutto di altri due errori (il governo giallo-verde e la rottura di esso), il secondo dei quali a sua volta frutto del primo, ma comunque errore gravissimo. Poiché questo governo è nato proprio per umiliare la Lega (rectius: la Lega di Salvini), starci dentro non significa fare da catechon alle derive del M5s e del PD, bensì alimentarle. Come il buttare ossigeno dentro al fuoco attizza l'incendio, anziché spegnerlo. Con buona pace di chi, in estrema buona fede, crede ancora che Garavaglia e Giorgetti si batteranno a petto nudo contro l'inasprimento dell'IMU. Forse su quella sui capannoni, diciamo.

D'altronde, abbiamo visto la parabola in merito all'Unione Europea.

Abbiamo combattuto una difficilissima battaglia sul MES per poi accettare senza battere ciglio il PNNR, che anzi eccita i governatori nordisti preoccupati solo di essere coinvolti nella ‘messa a terra’ dei progetti (Zaia dixit). Per dirla in modo brutale: siamo passati da Basta Euro a confrontiamoci sulle regole del Patto di Stabilità, in attesa della federazione con Forza Italia e le sue inevitabili ricadute. Ah, per chi fosse incerto: il momento non è diverso. Sono, semmai, diverse le persone, visto che - almeno per la mia basica esperienza - molti dei quadri intermedi del partito sono saldamente europeisti, vaccinisti, iper moderati, insomma piddin-forzitalioti e chi alza un sopracciglio è messo all'angolo.

Ma non è questo il punto. Il punto è che, come dicevo, a posteriori ammetto che non poteva andare diversamente. Quello che io chiedevo, che milioni di elettori chiedevano, è infatti profondamente contraddittorio, dunque destinato alla disfatta. In questi anni mi sono illuso di poter tenere lontano dalla mia vita privata lo Stato utilizzando i meccanismi di funzionamento dello Stato e, al contempo, di poter essere tutelato come cittadino dallo Stato senza avere in mano le leve dello Stato. Purtroppo non funziona. Non ha mai funzionato. Il che sarebbe al limite una catastrofe politica personale, se non fosse che essa riverbera sulla vita, sulla stessa esistenza, di moltissime persone, messe di fronte alla libera scelta fra la fame propria e della famiglia (aka licenziamento, perché di questo si parla) e la violazione del proprio corpo, o - anche peggio - fra l'esclusione dalla socialità (quella riprovazione del gruppo che pensavamo tipica di ere preindustriali) o la violazione del corpo dei propri figli.

Allora, diceva quello, che fare? L'ipotesi più ovvia è evidentemente la rivolta. Astensione rispetto ai riti inutili della politica (sui temi fondamentali non c'è differenza fra i grandi partiti, dal PD al Movimento 5 stelle alla nuova/vecchia Lega, e secondo me non è diverso neppure FdI e comunque insomma a tutto c'è un limite) e quotidiana, sotterranea opera di mimetizzazione, sabotaggio, opposizione anche irrazionale. Become ungovernable. È un'opzione, in attesa di tempi migliori, che ha quantomeno il pregio dell'integrità personale, ma che per chi - come me - è stato abituato da tutti (famiglia, insegnanti, amici) a pensare che la propria opinione conta, che il proprio voto è importante, è una strada troppo difficile da seguire.

Ma vota per Riconquistare l'Italia (Italexit, ecc.)! Ma anche no, sinceramente proprio no. Per due ragioni fondamentali. La prima, che continuo a credere che - nelle condizioni date e in mancanza di uno shock esterno fortissimo - sia impossibile far nascere ed affermare un nuovo movimento dal nulla e che, quando ciò accade, è perché quel movimento è funzionale alle élite, non antagonista. La seconda, che normalmente questi partiti basano le loro linee programmatiche una contrapposizione fra un (supposto) socialismo costituzionale e un (altrettanto supposto) liberismo che avrebbe, per motivi contingenti, colonizzato il sistema politico e istituzionale. Io sono invece convinto che la tradizione liberale che innerva anche la nostra Carta vada anzi riscoperta, pena uno schiacciamento ermeneutico dei suoi contenuti che finirebbe per giovare ai nostri (ai miei) avversari. Salute collettiva: fatti il vaccino. Funzione sociale della proprietà privata: consumi troppa CO2 e dunque ti sequestro la macchina. Eccetera eccetera eccetera. In effetti, ho difficoltà a pensare di essere rappresentato da chi non capisce che se l'intepretazione ultima delle regole del gioco è in mano a un gruppo relativamente ristretto di persone, non elette dal corpo elettorale, quelle persone saranno per definizione preda delle élite.

Cosa resta, pertanto? Nulla. O meglio, resterebbe un'azione di popolo che cambi le regole del gioco politico, ma quest'azione non ci sarà. Abbiamo ancora troppo da perdere e troppo poco in cui credere. Dovremo sentire stringere il cappio, farci togliere il cibo (mangia il bruco), la casa (vivi nel buco), i mezzi di trasporto, dobbiamo finire chiusi dentro la gabbia di Skinner per svegliarci, dopodiché piegheremo comunque il capo perché non saremo capaci di portare avanti una visione alternativa del mondo, che non sia quella plastificata che hanno creato per noi nella silicon valley. Nulla però è passato invano: questi anni mi hanno permesso di conoscere - davvero, non (solo) su una chat - tante persone meravigliose, che mi hanno aiutano e giornalmente mi aiutano a non sentirmi solo ed a farmi crescere nella comprensione del reale. Ripartiamo da qui.

mercoledì 5 maggio 2021

Due parole due sul DDL Zan


Siccome ormai del DDL Zan parlano cani e porci, dico due parole anche io. L'ho anche letto, figurarsi.

L'articolato può essere diviso in due parti: una precettiva e una repressiva. Il dibattito si è concentrato più sulla seconda, quando invece è soprattutto la prima che deve essere rigettata come irricevibile.

I.

Iniziamo dalle norme penalistiche. In sostanza il disegno di legge mira ad ampliare il contenuto dei reati di propaganda e istigazione, nonché la relativa aggravante (già all'art. 3 della L. Reale-Mancino e ora agli artt. 604-bis e 604-ter, c.p.), anche alle discriminazioni fondate "sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità".

Pertanto, una valutazione in quest'ottica del DDL Zan si risolve in una valutazione, nel merito delle originarie norme incriminatrici, fermo restando che l'art. 4 del DDL - che tante polemiche ha sollevato - più che un tentativo volto alla penalizzazione di condotte lecite pare a chi scrive un pedestre tentativo di trasformare un reato di pericolo presunto in un reato di pericolo concreto (non sarebbero cioè le condotte "legittime" a divenire delittuose se "idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori" ma, al contrario, sarebbero le condotte "non [concretamente] idonee" a diventare, per ciò stesso, "legittime").

Ciò, presumibilmente, in ossequio al costante orientamento della Corte Costituzionale (e della CEDU) sin dalla sentenza n. 65 del 1970, che reinterpreta l'oggetto del reato di "apologia" alla stregua di una "istigazione indiretta".  La Corte, infatti, ha sempre cercato di "salvare" le tante fattispecie incriminatrici incidenti sulla libertà di pensiero e parola disseminate nel codice, valorizzandone i (più o meno reali) profili di offensività: è il caso p.e. della sent. n. 108 del 1974 sull'art. 415, c.p., in materia di "teorie della necessità del contrasto e della lotta tra le classi sociali" (tempi che vai, idee bandite che trovi).

Tuttavia, norme incriminatrici la cui lettera deve essere oggetto di lettura costituzionalmente orientata per essere compatibili con un sistema pluralistico sono in sé pericolose, perché permettono di essere intepretate per gli amici ed applicate contro i nemici. Non è un caso che la giurisprudenza sia molto divisa, tra intepretazioni formalistiche del dato letterale (Cassazione, nei confronti di un consigliere comunale che voleva guidare una protesta in un campo rom), posizioni teoricamente più vicine alle pronunce della Corte Costituzionalema ma in sostanza tali da annacquare il pericolo concreto fino a renderlo non molto distante da quello presunto (Cassazione, nei confronti di un sindaco che - in relazione all'omicidio di un tunisino pregiudicato - aveva giustificato il delitto), sentenze invece rispettose del principio pluralistico (molto casualmente, nei confronti di Erri De Luca, assolto dopo alcune dichiarazioni in relazione al TAV).

Da questo punto di vista, queste fattispecie delittuose - che, molto significativamente, proliferano nel duplice campo della "lotta" al terrorismo e della "lotta" all'odio, cioè in ambiti in cui il diritto penale è piegato alla "prevenzione" contro un più o meno esistente "nemico", anziché alla repressione dei reati - andrebbero puramente e semplicemente abrogate. Indipendentemente dal DDL Zan, che non è peggio - anzi - della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965) o della Decisione Quadro della UE su razzismo e xenofobia (2008).

II.

Tuttavia le disposizioni assolutamente irricevibili del DDL Zan sono altre. Si trratta, in particolare, dell'art. 1 e dell'art. 6, c. 3.

L'art. 1, infatti, dà - per la prima volta in Italia, a quel che mi consta - una definizione legale espressa di "genere" e di "identità di genere", in contrapposizione al "sesso" (biologico), a sua volta distinto dalla "identità sessuale".

Tutte nozioni già desunte dalla giurisprudenza sulla base di elaborazioni internazionali (si vedano le intepretazioni dell'art. 8 della CEDU) e fatte proprie dalla Corte costituzionale, che nella sent. n. 161 del 1985 ha ricondotto nell’alveo dei diritti inviolabili "il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale" e nella sent. 180 del 2017 ha riconosciuto che l’acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale.

Ma, certo, vedere asserzioni del genere in un testo di legge fa un effetto molto diverso.

Ancora peggio l'art. 6, c. 3, che "in occasione della" neoistituita "Giornata nazionale contro l'omofobia" ed altre fobie assortite prevede che "siano organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile" contro pregiudizi e discriminazioni, all'uopo coinvolgendo "le scuole nel rispetto del piano triennale dell'offerta formativa". In questo modo le aberrazioni del DDL Zan si saldano alle aberrazioni della "Buona scuola" renziana, ben descritte nel libro "Malascuola" di Elisabetta Frezza.

Non contenti di rendere penalmente illecita la polemica, anche aspra, sui temi della famiglia, dell'identità sessuale e di tutto ciò che vi gira intorno (matrimoni omosessuali, adozioni, utero in affitto o comunque si chiami al giorno d'oggi), i propugnatori del disegno di legge non resistono a una tentazione tipica di tutti i totalitarismi, andare a corrompere i bambini direttamente nelle scuole, fra una sessione di educazione sessuale e un vaccino, si immagina.

P.S.: dopo l'approvazione del DDL questo commento non potrà più essere scritto.

venerdì 11 dicembre 2020

Storie di ordinaria Covid

Spoiler: la morale non è gettare la croce addosso a chi, nel marasma del settore sanitario in particolare e di quello pubblico in generale, prova in qualche modo a fare il suo mestiere e anche più del suo mestiere. La morale è che forse è giunta l'ora di smettere di riempirsi la bocca con eccellenze che non esistono (più) e prendere serenamentre atto che il Covid non è, di per sé, un'emergenza, ma la situazione del SSN assolutamente sì.


È mercoledì 21 ottobre e, dopo una normale giornata di metà autunno, verso le nove di sera, una persona a me molto cara - che per comodità chiameremo Anna - è preda di un attacco di tosse stizzosa e insistente. La mattina successiva, giovedì 22 ottobre, dopo una notte in bianco anche per i dolori articolari sempre più forti, le entra pure un po' di febbre.

La diagnosi è bell'è fatta. Alle nove del mattino Anna, che ha settant'anni compiuti e dunque un po' di preoccupazione ce l'ha, entra al pronto soccorso di una ridente cittadina toscana. Visita, prelievo di sangue, RX torace e a mezzogiorno (sono passate solo tre ore, in una specie di tenda da campo di rara comodità) il tampone rinofaringeo. Risultato? Alle quattro del pomeriggio ancora ignoto, per cui Anna - che nel frattempo sta piuttosto male - firma per lasciare l'ospedale, riprende la propria auto e, con una certa difficoltà, se ne torna a casa. In mano ha solo il referto del pronto soccorso; rassicurazioni - ma che dico: spiegazioni - da parte di medici, infermieri, portantini, chi volete voi, zero. Un solo imperativo: barricarsi in casa e attendere gli eventi.

I risultati degli esami del sangue paiono incoraggianti, mentre il referto della RX al torace parla di una “accentuazione della trama interstiziale polmonare senza evidenza radiografica di lesioni addensanti a focolaio in atto a carico del parenchima polmonare esplorabile”. Diagnosi: bronchite. Si scoprirà poi che le cose non stanno proprio così. Dai e dai, si sono fatte quasi le sette e mezzo (siamo a dieci ore e mezzo dall'accesso al PS, per i precisini che vogliono tenere i conti): una telefona dall'ospedale informa Anna che il tampone è positivo (ma vedi un po') e che deve contattare subito il suo medico di base. Vista l'ora non proprio antelucana, Anna può giusto mandare un Whatsapp con la foto del referto del tampone. E preparasi a un'altra notte in bianco senza cure e da sola.

Il Covid è un po' come una sonata in cui agli alti e bassi della malattia si accompagnano solitudine e incertezza terapeutica, che ne rappresentano l'inquietante e perturbante basso continuo. Penso di non andare lontano dal vero, se dico che molti morti sono da mettere in conto all'abbandono, più che al virus in quanto tale.

Ad ogni modo, la mattina seguente il medico di base si fa vivo e ordina a Anna di assumere tachipirina (in anticipo sulle illuminanti linee guida del CTS), di acquistare subito saturimetro, termometro e macchinetta misura pressione, di fare tutte le misurazioni d'ordinanza tre volte al giorno e mandare i risultati per Whatsapp. Anna - che ha letto dei mirabolanti servizi della sanità e del volontariato toscani - telefona subito alla farmacia, che però risponde che - Covid o non Covid - non possono recapitare nulla a domicilio. Anna, allora, prova con la Croce Rossa, ma il centralinista non ne sa niente. Comunque, siccome è un tipo umile, le suggerisce di riprovare nel pomeriggio; chissà, magari nel frattempo è passato Babbo Natale. Anna non si dà per vinta, telefona alla badante di sua mamma novantasettenne e a metà mattinata finalmente ha tutto l'occorrente.

Ha anche la seconda lezione gratis della pandemia: quando sei malato, o sei in quarantena, se hai bisogno di qualcosa, hai sempre una persona su cui contare, cioè te stesso. Come dite?, anche quando non sei in quarantena? Sì, in effetti...

Nel frattempo anche la sullodata badante abbandona la truppa e si mette in auto-isolamento. Inizia così per la madre di Anna, che chiameremo per comodità Zita, una specie di malattia per procura, quasi peggiore della malattia della figlia. Per dieci giorni, infatti, si trova a gestire, da sola, una casa, a doversi lavare, farsi da mangiare, pulire spazzare dare lo straccio. Le due donne non riescono a trovare un'istituzione pubblica o un'associazione privata - una che sia una - che le possa aiutare. In oltre un mese di isolamento tombale, tipo i lebbrosi ai tempi di Ben Hur, l'unico contatto umano sarà, al di là del portoncino di casa, con gli uomini della netterzza urbana, che di tanto in tanto arrivano, vestiti tipo gli scienziati cattivi di ET, a prelevare i rifiuti.

Questo è il modo con cui il governo dei DPCM vuole salvare gli anziani, una vergogna che non sarà perdonata.

La giornata si chiude con la telefonata dell'USCA per le misure di isolamento domiciliare e il tracciamento delle persone incontrate da Anna nei tre giorni precedenti. Tutte messe in quarantena e tutte con tampone negativo. Il virus, come si sa, è infatti contagiosissimo. Anna, a dirla proprio tutta, avrebbe anche Immuni, che però riscuote presso le strutture sanitarie la stessa simpatia dell'aglio presso i vampiri. Il diktat è uno solo: mai caricare i codici, Dio ci scampi. 

Nei due giorni successivi, sabato e domenica, la tosse di Anna si fa sempre più insistente, le bruciano gli occhi, ha forti dolori a tutto il corpo, mal di testa, fatica a respirare per il naso completamente chiuso. L'USCA, contattata telefonicamente, insiste per la solita tachipirina. Fortunatamente interviene il medico di base, che richiede all'USCA almeno una visita domiciliare: siccome la dottoressa che si presenta sente "qualcosa" al torace, bontà sua prescrive tre (tre, eh) giorni di antibiotico. A sera, però, il medico di base rettifica la terapia: Zitromax fin quando ce ne sarà bisogno (ce ne sarà bisogno per un mese) e cortisone.

La situazione, frattanto, peggiora di giorno in giorno. Anna cerca di tenersi in contatto con l'USCA ma, a partire dal settimo giorno di malattia, non riesce più a parlare con nessuno. Il telefono squilla, squilla, ma all'altro capo nessuno risponde. Solo la settimana successiva - con la satuazione a 94 - riesce finalmente a farsi rispondere, salvo sentirsi dire che c'è chi satura anche a 90 e dunque non la faccia tanto lunga, che rischia di compromettere la salute di qualcuno. Sia chiaro, non è colpa degli operatori: i casi crescono di giorno in giorno, nell'ufficio sono pochi e l'educazione chi non ce l'ha non se la può dare. Quello che innervosisce sono più che altro le parate autocelebrative di Giani sui giornali, proprio durante quei drammatici giorni. 

Anna, che è sempre da sola a casa, cerca rifugio nelle telefonate agli amici, anche di vecchia data. Un ex compagno, medico, che fa parte della commissione tecnica Covid per il Piemonte, si interessa ovviamente al suo caso: quando scopre che in Toscana non c'è, in pratica, un protocollo regionale per le cure domiciliari cade dalle nuvole e allibisce quando capisce che ad Anna nessuno ha segnato l'eparina. Il medico di base, informato, pur controvoglia la segna, con grande senso di responsabilità.

Se Anna oggi è viva e, dopo oltre un mese di malattia si è finalmente negativizzata, probabilmente è perché si è imbattuta in un medico che ha derogato ai demenziali protocolli di cura domiciliare della Regione Toscana. Se la sua mamma è viva, è invece grazie a una straordinaria fibra e un ottimismo incrollabile di rivedere, prima o poi, la figlia. Nessuno, nessuno, le ha aiutate.

* * * * *

Lasciamo Anna alla sua lunga lotta col virus ed alla sua convalescenza e passiamo invece alla fase farsesca della vicenda.

Sono passate circa due settimane dall'iniizio della malattia. Il 5 novembre l'USCA telefona per fissare al giorno seguente il tampone di controllo, nonostante che Anna avesse ancora tutti i sintomi della malattia. Misteri della virologia e della burocrazia. La mattina di sabato 7 novembre si presentano, bardati come da ordinanza, due infermieri, che prendono il tampone e asseriscono che, in caso di nuovo positivo, si sarebbero fatti vivi entro le 24 ore successive. Domenica a pranzo Anna esulta: nonostante che non stia bene, evidentemente si è negativizzata! No. Semplicemente non ha, come al solito, telefonato nessuno: il referto appare su internet alle sei di sera e riporta ancora la positività.

In questa situazione (abbandono, saturazione bassa, malessere generale), martedì 10 novembre arriva a Anna una telefonata di SEI Toscana (la ditta che gestisce i rifiuti nella nostra meravigliosa Regione) per dirle che la USL ha comunicato il suo nominativo come nuovo caso! Anna, allibita anzichenò, prova sommessamente a far notare che è proprio SEI che da due settimane le si presenta alla porta di casa per ritirare la spazzatura. L'operatore prende atto, ma dura procedura sed procedura.

Il delirio burocratico-amministrativo tocca il suo apice fra giovedì 12 e venerdì 13. Prima giunge ad Anna una telefonata non identificata che le intima di recarsi, il giorno successivo, a fare il tampone presso il drive in cittadino. Anna fa presente di avere ancora tutti i sintomi e di avere qualche problema a guidare (oltre che a eventualmente spiegare alle forze dell'ordine perché si aggiri malata per le strade di una zona rossa), ma la voce anonima è categorica: "qui sta scritto così". Versione aggiornata del forse più noto vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare.

Anna, a cui mancano le forze ma non il tempo, prova a telefonare allora alla struttura sanitaria per far cancellare l'assurdo appuntamento e ci riesce così bene che il giorno successivo, dopo cena, le arriva una PEC da parte dell'USL, il cui oggetto è già tutto un programma: "ATTESTAZIONE TERMINE ISOLAMENTO SANITARIO DA COVID-19". Che sarà? Anna apre e legge, con costernazione, di una sua presunta "AVVENUTA  GUARIGIONE CLINICA PER RISOLUZIONE DELLA SINTOMATOLOGIA CLINICA DA ALMENO 7 GIORNI". Se non fosse davvero molto tragico, sarebbe comico.

Anna si infastidisce leggermente e prova a contattare l'USCA, dieci quindici venti volte, ma non c'è nulla da fare. Per parlarci si deve rivolgere addirittura ai carabinieri: grazie ai buoni uffici del maresciallo, riceve una telefonata dal 118, che le consiglia, molto gentilmente, di restare in casa fino a futuro tapone negativo. Finalmente il 18 novembre, con grandissima difficoltà, Anna si reca a fare il nuovo tampone, che dà il sospirato esito negativo. Lei è fisicamente a pezzi, ma può iniziare a ridurre le medicine e vede la luce in fondo al tunnel. Resta solo da spiegare a SEI Toscana - meglio: ai mille operatori diversi del call center di SEI Toscana - che sebbene lei si sia negativizzata, i rifuiti dei giorni precedenti continuano ad essere potenzialmente infetti e, quindi, devono essere ritirati con attenzione. Alle ennesima telefonata, il colpo di genio, cioè - al solito - la minaccia di buttar tutto nel cassonetto sotto casa. Basta questo per far materializzare, per l'ultima volta, i marziani spazzini.

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Anna, che continua ad avere male agli occhi e una tosse stizzosa, si reca infine dal pneumologo, il quale le dimostra che la "bronchite" diagnosticata al Pronto Soccorso era in realtà una bella polmonite interstiziale e le consiglia di ringraziare il coraggio del medico di base, che l'ha curata - prendendosi qualche responsabilità - in modo corretto (Zitromax + cortisone + eparina).

Poi aggiunge: "meno male che non si è fatta ricoverare signora! Sa, siamo pochi e stiamo andando in confusione". Ditelo a Giani e a Conte.