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domenica 29 dicembre 2019

Quando si prescriverà Bonafede?

Dunque il primo gennaio dovrebbe entrare veramente in vigore la riforma Bonafede della prescrizione in materia penale.
Quello che nessuno pensava possibile, sta invece per succedere, complice un governo che - pur di galleggiare - accetta tutti i diktat del proteiforme ma sempreverde partito delle manette (ve la ricordare La Rete di Orlando e Dalla Chiesa? E poi l'Italia dei Valori di Di Pietro? I 5 stelle sono gli eredi naturali di questi movimenti). Di un partito che, sia detto per incidens, nella sua diuturna lotta contro la verità e l'onestà intellettuale ha il coraggio di attaccare chi si oppone alla riforma definendolo un mariuolo che non vuol farsi processare, che si attacca a cavilli e eccezioni, come se le eccezioni processuali non fossero proprio la principale garanzia del diritto di difesa e trovino spesso spazio grazie alla sciatteria di chi dovrebbe amministrare con competenza e puntualità la giustizia.
In Grecia i Colonnelli, appena giunti al potere, eliminarono gli ordini degli avvocati.

Di cosa si tratta?

La L. n. 3 del 2019 ha modificato gli artt. 158, 159 e 160, c.p., peraltro già toccati dalla riforma Cirielli prima (correva l'anno 2005) e dalla riforma Orlando poi (L. n. 103 del 2017). Se l'impianto generale delle disposizioni è rimasto lo stesso, una novità rivoluzionaria riguarda il profilo (centrale) del decorso del termine di prescrizione del reato, oggetto di modifiche sia sul lato del dies a quo sia, soprattutto, su quello del dies ad quem.
Quanto alla determinazione del dies a quo, la novella reintroduce la disciplina - abrogata dalla Legge Cirielli - che fa decorrere la prescrizione del reato continuato dal momento in cui è cessata la continuazione, col bel risultato di rendere un istituto, che dovrebbe ispirarsi al principio del favor rei, uno strumento del giudice - per di più discrezionale - per allungare i termini prescrizionali.
Ma è in merito al dies ad quem che la riforma mostra il suo lato più repressivo: il termine è infatti anticipato (tra l'altro surrettiziamente, attraverso l'introduzione di una ipotesi di sospensione del corso dela prescrizione nell'art. 159, c.p., anziché mediante una modifica dell'art. 158, c.p.) dalla pronuncia della sentenza definitiva di condanna (dopo la quale, già adesso, la prescrizione non corre più) alla pronuncia della sentenza di primo grado.
In sostanza, siccome un processo su quattro in Appello si prescrive, Bonafede ha semplicemente pensato di eliminare la prescrizione dal secondo grado di giudizio. Con una riforma abborracciata, confusionaria, sbagliata e incostituzionale. In perfetto stile grillino.

Perché la disciplina è tecnicamente sbagliata?

In effetti, la nuova prescrizione - che entrerà in vigore senza alcuna norma transitoria, secondo un costume particolarmente apprezzato dagli operatori del diritto inaugurato su larga scala, guarda tu i caso, da Renzi con il Jobs Act e con l'anticipazione del Bail-in poi - non solo con ongi probabilità on funzionerà ma, se applicata, rischierà di creare enormi problemi di applicazione intertemporale.
In Italia la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale e non processuale, pertanto la nuova disciplina - sfavorevole all'imputato - non sarà applicabile per i reati compiuti (non: per i processi iniziati) prima del 1° gennaio 2020, giusta l'ordinanza della Corte costituzionale n. 24 del 2017 (caso Taricco: vedi cosa ne abbiamo scritto qui); per quanto diremo in seguito, dunque, ci sono altissime probabilità che questo pastrocchio non entri mai effettivamente in vigore.
Ma se anche, tra tre o quattro anni, nessuno avesse ancora fatto giustizia di questo obbrobrio, si porrà immediatamente la questione della disciplina applicabile ai reati compiuti nel 2019: se infatti, da un lato, la riforma non era ancora in vigore nell'anno appena trascorso, purtuttavia era ben conoscibile dopo l'approvazione della L. n. 3 del 2019, sicché l'imputato non potrà invocare l’esigenza - costituzionalmente garantita - di vedersi assicurata la prevedibilità della legge penale più sfavorevole.
Mi avete seguito? No? Non vi preoccupate. Non mi ha seguito neppure il Guardasigilli.

Perché la disciplina è incostituzionale?

Ma la norma non solo è scritta con i piedi, o con altre parti del corpo comunque diverse sia dalle mani che dalla testa; è anche clamorosamente incostituzionale (nonostante i tentativi acribatici di difesa da parte di penalisti anche di chiara fama, come Gian Luigi Gatta).
Facilmente si può ricordare l'art. 111, c. 2, Cost., ai sensi del quale "la legge assicura la ragionevole durata" del processo, o l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo cui "ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale".
Ma non ci vuole troppo sforzo neanche perc vedere il contrasto col principio di presunzione di innocenza (la prescrizione si blocca dopo la pronuncia di primo grado anche in caso di assoluzione dell'imputato), col diritto di difesa (che verrrebbe vanificato in caso di processo tenuto artatamente in vita, senza addivenire ad alcuna conclusione) e alla finalità rieducativa della pena (che richiede logicamente un collegamento temporale fra reato e punizione).
Per dirla con l'avv. Valerio Donato, "punire dopo un lasso di tempo notevole, come vorrebbe l’abolizione della prescrizione, non solo non è utile ma è addirittura dannoso. Il colpevole infatti sarà una persona completamente diversa da quella che ha commesso l’illecito (vanificando quindi la funzione rieducativa della pena) e/o avrà potuto continuare a delinquere (vanificando quindi la funzione special preventiva della pena) e nelle persone offese il ricordo del torto subito sarà stato dimenticato (riaprendo quindi ferite ormai curate). Il reo inoltre avrà enormi difficoltà a difendersi avendo perso ogni possibilità di dimostrare la propria innocenza".
Tuttavia, la Corte Costituzionale e la Corte EDU ci hanno abituato alle più straordinarie trasformazioni a seconda della convenienza contingente di coloro da cui dovrebbero essere indipendenti; dunque magari riusciranno, con la stessa penna, a ritenere inumano il "fine pena mai" per i mafiosi accertati, ma assolutamente accettabile il "fine processo mai" per i comuni cittadini.
Anche in questo caso, dunque, come per tante altre controverse materie (l'obbligo vaccinale, le norme sul fine vita, ecc.), non dev'essere cercato un giudice a Berlino, ma un legislatore in Parlamento.
Le norme sbagliate non si impugnano, si aboliscono.

Perché la disciplina è politicamente aberrante?

In effetti, anche volendo astrarre dalla lacerazione che la nuova prescrizione porterebbe al sistema giuridico nel suo complesso, resta un'enorme questione politica che non può essere ignorata. Sono infatti almeno 25 anni che la lotta politica passa per la via giudiziaria: se mettiamo insieme l'obbligatorietà dell'azione penale (che, in un sistema con risorse fate e pubblici ministeri che non hanno doti soprannaturali, è sinonimo di arbitrarietà dell'azione penale: si veda qui a proposito della c.d. "Circolare Pignatone"), la sostanziale irresponsabilità dei singoli magistrati (che ai sensi dell'art. 101, c. 2, Cost., sono soggetti soltanto alla legge, la quale - come noto - spesso non ha molta voce in capitolo), il nodo gordiano che ancora avviluppa magistratura requirente e giudicante, derive ideologiche alla Patronaggio, si capisce che il pericolo derivante dalla riforma Bonafede non è solo per il singolo cittadino (che sarebbe già troppo), ma per la stessa democrazia.
Il tutto, poi, è reso ancora più drammatico dal fatto che, nell'immaginario collettivo, essere iscritti nel registro degli indagati o - peggio - ricevere un avviso di garanzia corrisponde a una sentenza definitiva di condanna. Con la consguenza che la cancellazione della prescrizione (soprattutto in caso di sentenza di condanna in primo grado) può aprire le porte a una specie di ergatsolo a piede libero in attesa dei successivi gradi di giudizio (che, eventualmente, potrebbero non esserci mai).
Un collega di chi scrive si trova, per esempio, a vivere la seguente edificante vicenda.
A seguito di alcuni fatti avvenuti nel 2007, con grande celerità, nel maggio 2012, ha saputo di una richiesta di rinvio a giudizio avanzata da un solerte PM senese. Siccome i fatti in questione erano ancora troppo freschi, il GIP ha pensato di far passare un altro po' di tempo: la decisione di andare a processo infatti è di aprile 2013. Inizia il dibattimento, anzi: tenta di iniziare. Tra gli imputati ci sono anche cittadini stranieri, per cui ci vogliono un paio d'anni a capire come fare in modo che le notifiche non siano radicalmente nulle (o sbagliate, o tardive, o chessò io). Prima udienza dibattimentale: 26 marzo 2015 (anzi: no; siccome è cambiato il presidente del collegio, a ottobre si ricomincia da capo). Il 26 settembre 2017, finalmente, dopo dieci anni, di cui cinque di processo, il PM chiede la condanna di sette indagati per il reato di “falso”. Nel frattempo, gli imputati sono stati sottoposti per anni alla gogna di media, blog e discorsi da bar.
Il 17 ottobre 2017 il collegio giudicate ha dichiarato l’assoluzione di tutti gli imputati con formula piena. In questi giorni, la Procura ha ricorso in Appello. Le imputazioni si prescriveranno, gli imputati usciranno da un incubo, i solerti magistrati senesi potranno dire di aver, quantomeno, pareggiato. I discorsi dei ben informati continueranno, imperterriti.

Perché anche la proposta del PD non risolve il problema.

Il piccolo fatto di cronaca sopra riportato aiuta a capire perché anche le recenti proposte di "mediazione" del PD non risolvano il problema. Tralasciando la proposta di questi giorni, per lo più dettata da disperazione, di sospendere la prescrizione "ma solo per un pochino", bisogna concentrarsi sull'altra - più concreta - secondo cui alla riforma Bonafede andrebbe accompagnata una più ampia riforma della giustizia che imponga tempi certi ai processi, una volta iniziati.
"Secondo i dati del Ministero della Giustizia, nel 2017 la durata media del processo penale è stata nel giudizio di appello pari a 901 giorni (due anni e mezzo!) mentre, nel giudizio di primo grado, ha oscillato tra i 707 giorni in caso di rito collegiale e i 534 giorni in caso di rito monocratico. Che il nostro sistema della giustizia penale debba fronteggiare un serio problema di lentezza del processo è confermato dall’ultimo report della Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (CEPJ), costituita nell’ambito del Consiglio d’Europa. Il giudizio penale di primo grado dura in Italia più che in ogni altro paese (la media europea è di 138 giorni). Il giudizio penale d’appello solo a Malta dura di più, a fronte di una media europea di 143 giorni" (così Gatta, citato sopra).
Ora, come si è visto, la durata del processo è solo una parte del problema, essendo non meno grave la durata abnorme delle indagini preliminari (che possono arrivare a due anni dall'iscrizione nel registro degli indagati). Inoltre rendere più celere il processo a parità di pianta organica (visto che i vincoli dell'Unione Europea, madre di parto e di voler matrigna, non ci impongono di assumere altri giudici, né di costruire nuovi tribunali) potrebbe significare, alla fin fine, una riduzione dei concreti spazi di difesa, facendo rientrare dalla finestra ciò che si vorrebbe far uscire dalla porta.
E poi, far riformare la giustizia penale al PD è come chiedere a Mastro Titta una legge per l'abolizione della pena di morte.

mercoledì 4 dicembre 2019

Qualche nota sulla libertà di avere opinioni idiote

Senza entrare nel caso concreto, che non conosco in tutti i suoi termini, ricordo che la Costituzione italiana - proprio perché nata dal tragico fallimento di una terribile dittatura - ha una spiccata connotazione personalista e pluralista (Paladin, Diritto costituzionale, II ed., Padova, 1995, 558 ss.), di cui l'art. 21, Cost., sulla libertà di espressione, è una delle maggiori attuazioni. Stando così le cose, la Corte Costituzionale si è sempre trovata di fronte al dilemma della compatibilità tra tale connotazione e le fattispecie, oggetto di sanzione penale, dell'apologia o dell'istigazione. In effetti, nell'un caso o nell'altro, il soggetto si limita ad esprimere un pensiero (ancorché aberrante), ma non agisce, in latente contrasto col principio di offenisività (fra i tantissimi: Mantovani, Il principio di offensività del reato nella Costituzione, in Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati, Giuffré, Milano, 1977, 445 ss.; Vassalli, Considerazioni sul principio di offensività, in Studi Pioletti, Giuffrè, Milano, 1982, 629 ss.; Merli, Democrazia e diritto penale, Napoli, 2006, 8 ss.), costituzionalizzato all'art. 25, c. 2, della Carta ("nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso").
La Consulta, sulla questione, è stata da sempre molto limpida. Nella sentenza n. 65 del 4 maggio 1970 (ma v. anche Corte cost., 6 luglio 1966, n. 87), si legge: "l'art. 414, u.c., c.p. [istigazione a delinquere], vietando la pubblica apologia di ogni delitto, non può costituire impedimento alla libertà di manifestare il proprio pensiero, garantito dall'art. 21, c. 1, della Costituzione, ove della norma incriminatrice si dia corretta interpretazione. La mera critica della legislazione e della giurisprudenza, l'attività propagandistica diretta alla «deletio legis», l'affermazione che fatti previsti come delitti possono avere positivo contenuto morale e sociale non costituiscono il reato d'apologia di delitto. Contrasta invece contro le basi di ogni immaginabile ordinamento giuridico apologizzare il delitto come mezzo lodevole per ottenere l'abrogazione della legge che lo prevede come tale: l'apologia punibile non è dunque la pura manifestazione di pensiero ma quella che sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti".
Né diversamente ha concluso proprio in relazione all'apologia di fascismo: decidendo sulla compatibilità con la Costituzione dell'art. 4 della Legge Scelba (che, pure, è diretta applicazione di una norma costituzionale: la XII disposizione transitoria), la sent. 26 gennaio 1957, n. 1 ha chiarito che la norma "non prevede come reato qualsiasi difesa elogiativa del fascismo, ma solo l'esaltazione idonea e specificamente rivolta alla riorganizzazione del disciolto partito fascista...". In altri termini, l'apologia si qualifica come forma di "istigazione indiretta" (Contieri, I delitti contro l'ordine pubblico, Milano, 1961, 13; Bognetti, Apologia di delitto e principi costituzionali di libertà di espressione, in RIDPP, 1960, 271; Oliviero, Apologia e istigazione, in ED, II, Milano, 1958, 618). Anche in relazione al delitto di cui all'art. 270-bis, c.p. ("associazione con finalità di terorrismo internazionale"), si è chiaroto che è punibile la condotta di chi fa uso del web e dei social media per pubblicare video relativi a gravi attentati terroristici in quanto volti a "divulgare la chiamata al jihad" (Cass., 21 maggio 2019, n. 22163).
Sulla stessa linea si è mossa anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo, "che ha accolto un significato particolarmente garantista della libertà riconosciuta dall'art. 10 CEDU. Le medesima, centrale in ogni società democratica e pluralista, esprimerebbe le sue potenzialità soprattutto per le «informazioni o idee che offendono, indignano o turbano». Ebbene, rispetto alle numerose ipotesi di istigazione e apologia di cui ancora oggi sono dotati la maggioranza degli ordinamenti continentali, i giudici di Strasburgo hanno individuato la soglia di punibilità non valicabile a livello del pericolo concreto. Perciò, analogamente a quanto accaduto nell'ordinamento interno, si ritiene che ai fini dell'incriminazione le condotte debbano presentare un carattere di pericolosità per interessi pubblici significativi, tali da renderle direttamente o indirettamente funzionali alla realizzazione di attività criminali. Altrimenti, qualsiasi interferenza nella libertà di espressione dei cittadini non potrebbe essere consentita..." (Cirillo, Istigazione e apologia nei recenti (dis)orientamenti giurisprudenziali, in Dir. Pen. e Processo, 2019, 9, 1292).
Queste linee intepretative devono essere mantenute anche nell'esegesi dell'art. 604-bis, c.p., ai sensi del quale "è punito: (a) ... chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; (b) ... chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi". La pena è più severa "se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale".
Qui, è inutile negarlo, ci si avvicina fortemente al reato di opinione, ove si fa riferimento a un "pericolo concreto" che è individuato - in modo tautologico - nella diffusione in quanto tale di messaggi apologetici di determinati crimini.
È probabilmente per questo che il legislatore introdusse a suo tempo la novella (cfr. art. 1, c. 1, L. n. 115 del 2016 e art. 5, c. 1, L. 20 n. 167 del 2017, di adeguamento alla Decisione Quadro del Consiglio UE del 28 novembre 2008) non come fattispecie autonoma, ma come mera aggravante, in modo che "le condotte tipiche debbano innestarsi su quelle «principali» di propaganda, istigazione e incitamento" (Caroli, Aggravante di negazionismo e nuove condotte tipiche, in Dir. Pen. e Processo, 2018, 5, 605, che critica assai perspicuamente l'aggravante).
Tuttavia, poiché un "sistema, così delineato, si presta ad esegesi incerte e fortemente eterogenee, condizionabili dai tipi di situazione portati a giudizio e dal contesto politico-ideologico di contorno" (Cirillo, cit.), il confine invalicabile - sia per la valutazione della sussistenza del reato, sia per l'apprezzamento dell'aggravante - è il rispetto del principio di determinatezza (CEDU, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia, che ha sancito l'illegittimità dell'applicazione di misure di sicurezza basate sulla L. n. 1423/1956, in quanto essa non era formulata in termini sufficientemente chiari e precisi; Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 40076; C. Cost., nn. 24 e 25 del 2019; rimando invece a questo per il caso Taricco) e del già ricordato principio di offensività (vera "pietra d'angolo" della democrazia).
Si situa perfettamente in questo contesto la pronuncia del GIP del Tribunale di Siena, dott.sa Malavasi, secondo cui nei tweet del prof . Castrucci non ci sarebbero stati gli elementi utili a evidenziare odio razziale, ma soltanto "una rilettura storica e apologetica della figura del dittatore".
Induce invece al pessimismo Cass., 23 marzo 2019, n. 21409, relativa al c.d. delitto di "esibizionismo fascista" di cui all'art. 2, c. 1, D.L. n. 122 del 1993 (che punisce "chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654", ora art. 604-bis, c.p.). Nella pronuncia, infatti, la censura alla sentenza di appello della difesa - incentrata sulla inidoneità di un "saluto fascista" (compiuto dall’imputato) a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, individuato nell’ordine pubblico in senso materiale (cioè nella "condizione di pacifica convivenza immune da disordine e violenza") - è rigettata sulla base della qualificazione del reato quale "reato di pericolo astratto".
Senonché da una parte il reato in questione è per unanime considerazione un reato di "pericolo concreto" (Zavatti-Trenti, Legislazione italiana in tema di discriminazione razziale, etnica e religiosa, Rass. it. crim., 1995, 579), dall'altra una diversa qualificazione dello stesso non permetterebbe alla fattispecie di reggere alla necessaria valutazione di legittimità costituzionale, nel solco di quanto indicato da C. Cost., 20 giugno 2008, n. 225 ("l'ampia discrezionalità che va riconosciuta al legislatore nella configurazione delle fattispecie criminose si estende alle modalità di protezione dei singoli beni o interessi: rientrano in tale discrezionalità anche l'opzione per forme di tutela avanzata, che colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, e l'individuazione della soglia di pericolosità cui connettere la risposta punitiva, nel rispetto del principio di necessaria offensività del reato. In tale ambito, spetta alla Corte procedere alla verifica della offensività "in astratto", acclarando se la fattispecie delineata dal legislatore esprima un reale contenuto offensivo, esigenza che, nell'ipotesi di reato di pericolo, presuppone che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto risponda all'id quod plerumque accidit. Se tale condizione è soddisfatta, il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario").
Altrimenti piano piano scivoliamo nel contrasto alle c.d. fake news e, di lì, alla Stanza 101.

martedì 3 dicembre 2019

Cronologia sul MES, spiegata a chi non vuol capire

Breve cronologia deglieventi relativi al Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) ad uso dei piddini (che non capiranno), dei supersovranisti incompresi (che faranno finta di non capire) e degli intelligentissimi di Twitter (che controlleranno se ci sono errori di battitura).

27 giugno 2018
Comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 28 giugno 2018.
Inizia la discussione sul MES ed il Conte Zelig si presenta in versione fascioxenoleghista dal populismo arrembante: "Resto ottimista sull'esito della riflessione che ci attende a Bruxelles ma sarò molto chiaro sulle nostre posizioni: se vogliamo impedire il declino dell'Unione e realizzare una Unione in campo economico che sia percepita come realmente vicina ai nostri cittadini, è il momento di fare avanzare la condivisione del rischio finora rimasta troppo indietro.
Però, attenzione, questi meccanismi di condivisione del rischio non debbono contemplare condizionalità che, in nome dell'obiettivo della riduzione del rischio, finiscano per irrigidire processi già naturalmente avviati, con il risultato di ottenere, anziché la riduzione del rischio, l'incremento dell'instabilità bancaria e finanziaria non certo e non tanto in Italia ma semmai in altri Stati membri che sono caratterizzati da sistemi economici più esposti, di più modesta entità. Non vogliamo un Fondo monetario europeo che, lungi dall'operare con finalità perequative, finisca per costringere alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti con sostanziale esautorazione del potere di elaborare in autonomia politiche economiche efficaci. È per questo che siamo contrari ad ogni rigidità nella riforma del meccanismo europeo di stabilità: soprattutto perché nuovi vincoli al processo di ristrutturazione del debito potrebbero contribuire proprio essi all'instabilità finanziaria, anziché prevenirla. Non vogliamo neppure pericolose duplicazioni con i compiti della Commissione europea per la sorveglianza fiscale, che rischierebbero peraltro di delegittimare la base democratica di queste funzioni essenziali per la stabilità finanziaria".
Il governo era appena nato ed i 5 stelle ancora non avevano il calendario della von der Leyen appeso negli uffici parlamentari. Dunque tutto bene.

11 dicembre 2018
Comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 13 dicembre 2018. Giuseppi, a proposito del MES, si esprime così: "quanto alla riforma della governance del meccanismo europeo di stabilità, manteniamo le nostre riserve su un approccio intergovernativo e ribadiamo che i ruoli attribuiti al meccanismo europeo di stabilità non devono minare irreversibilmente le prerogative della Commissione europea, in particolare in materia di sorveglianza fiscale".
Gli intelligentissimi di Twitter avrebbero sicuramente capito da queste parole che il nostro governo si apprestava a licenziare una bozza di massima della riforma del MES e i supersovranisti - se solo fossero stati in Parlamento, cioè se li avesse votati qualcuno - certamente avrebbero preso spunto da queste cinque righe per invadere le piazze.
Quelli un po' tardi, come chi scrive, si sono limitati a leggere lo dichiarazione dei Capidi Stato e di governo del 14 dicembre 2018 in cui, in sostanza, si parla di riforma del MES soltanto nell'ottica di introduzione di un backstop al Fondo di Risoluzione Unico (SRF: cosa sia è scritto qui), con ciò limitando - almeno sulla carta - le più ampie linee guida inserite nello schema di modifica approvato dall'Eurogruppo il 3 dicembre precedente.

19 marzo 2019
Il nostro esimio Presidente, pur non essendo obbligato, ma sapendo di avere a che fare con trogloditi pontidiani, si sofferma - come dice lui - diffusamente sul tema MES in vista dell'Eurogruppo del 21 e 22 marzo.
Come no: "...rimane... oggetto della nostra attenzione il percorso verso l'Eurosummit di giugno che, con una legittimazione in parte attenuata, a seguito delle elezioni per il Parlamento europeo di fine maggio, dovrà attuare, preparate dall'Eurogruppo, le decisioni dell'Eurosummit dello scorso dicembre. Su questo versante sono in gioco argomenti di fondamentale importanza per il futuro assetto economico e finanziario dell'Unione; mi limito a richiamare, tra gli altri, il budget dell'eurozona, lo schema europeo di garanzia dei depositi, il cosiddetto EDIS, e gli emendamenti al Trattato sul meccanismo europeo di stabilità. In particolare, è aperta la discussione, in seno all'Eurogruppo, sulla definizione di uno strumento di bilancio per la competitività e convergenza, appunto, il budget dell'Eurozona, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale. La questione, vedete, è molto delicata per gli interessi nazionali; come sempre, ogni nuovo strumento può tornare utile ed efficace per rafforzare il nostro sistema economico-finanziario o, al contrario, può rivelarsi molto insidioso, a seconda di come venga concepito e concretamente strutturato. Per l'Italia è senz'altro prioritario che tale strumento [parla del BICC, ma pare riferirsi al MES, N.d.R.] sia di dimensioni adeguate, prevedendo anche una sua capacità di prendere a prestito sui mercati finanziari, offra un vero supporto a investimenti e riforme, abbia funzioni anticicliche e di stabilizzazione e, attenzione, non sia sottoposto a condizionalità che finiscano per penalizzare quegli Stati membri che più hanno bisogno di riforme strutturali e di investimenti".
E che gli vuoi dire? Ha ragione. Il verbale infatti registra "applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Lega-Salvini Premier".
Dice: vedi che fine statista, capisce anche che la vecchia Commissione UE conta oramai come il due di briscola. Sì, ma solo perché glielo ha detto la V Commissione della Camera, la quale,
"rilevato... che per ciò che attiene alle proposte della Commissione europea, pur apprendendo con soddisfazione che il Governo ha rilevato una serie di criticità sulle quali sarà necessario un confronto serrato in fase negoziale, risulta[va] opportuno che il Governo stesso si impegn[asse] sin da [allora], qualora il confronto negoziale non conduca agli esiti auspicati, ad esprimere il proprio voto contrario in seno a tutti i competenti organi dell’Unione, ferma restando l’opportunità, ove possibile, di sospendere ogni determinazione conclusiva nell’ambito dei predetti organi nell’attesa degli esiti delle prossime consultazioni elettorali per l’elezione del Parlamento europeo, delibera[va] di esprimere PARERE FAVOREVOLE con la seguente condizione: siano adottate in tutte le sedi istituzionali dell’Unione europea iniziative volte a sospendere, ove possibile, ogni determinazione conclusiva in merito agli atti di cui in  premessa, nell’attesa degli esiti delle prossime consultazioni elettorali per l’elezione del Parlamento europeo".

12-19 giugno 2019
Man mano che ci si avvicina all'Eurogruppo del 13 e 14 giugno 2019, i nodi vengono al pettine. Non a caso, il 30 maggio, il Direttore del Tesoro dott. Rivera (noto al troglodita con l'elmo cornuto che verga queste rozze note per aver autorizzato la Fondazione Mps a indebitarsi per 600 milioni di Euro e concentrare in un unico asseto oltre l'80% del proprio patrimonio pur di sostenere l'aumento di capitale del 2011 di Montepaschi) oppose il segreto sulla bozza di riforma del MES adducendo che le riunioni dell'Eurogruppo sono segrete.
Già solo un fatto del genere dovrebbe provocare l'indignazione del colto e inclita, ma in un Paese dove ha spazio politico Calenda capisco che sarebbe pretendere troppo.
Per chi volesse sentire come sono andate esattamente le cose, qui c'è il racconto di Bagnai:



Il 12 giugno, come ricorda sempre Bagnai nel discorso qui sopra, finalnente pochi eletti parlamentari possono dare una fugace occhiata a questa fantomatica riforma del MES ("altro che condivisione!"), sia pure in un testo ancora non definitivo. La reazione è ovviamente leggermente infastidita.



Ora, io so benissimo che i supersovranisti a questo punto si sarebbero incatenati alle porte di Palazzo Madama facendo saltare in aria il governo e provocando, tramite il mitologico appello al popolo, una grande sollevazione che dalle piazze si sarebbe spostata sulle colline delle Langhe. E certamente gli Intelligentissimi avrebbero notato a colpo d'occhio il pericolo insito nel Considerando 18 subparargrafo (B) quarta parola. (I piddini non si sarebbero accorti di niente, presi come al solito a spartirsi qualche incarico in aziende di Stato).
Ma purtroppo i supersovranisti non li vota nessuno e gli intelligentissimi (in quanto tali) neanche si presentano.
Comunque, in mancanza di un mandato parlamentare, il mandato politico è molto chiaro.
Ed è qui che casca il ciuco (cioè Giuseppi).
Perché Conte e Tria - nonostante tutto - il 13 giugno prendono e bellamente approvano, in via sostanzialmente definitiva - il nuovo MES. Certo che non firmano nulla (e che dovrebbero firmare?), ma impegnano ufficialmente il governo, cioè l'Italia.
Impegnano.
Ufficialmente.
L'Italia.
E non potevano.

Ma lo dice Tria! No, lo dice l'Eurogruppo.


Notare che Conte e Tria avrebbero potuto chiedere la ratifica di quanto fatto ai sensi dell'art. 7, c. 2, L. n. 234 del 2012.
A questo punto, comunque, si passa direttamente alla farsa, alla presa in giro (del popolo italiano). Perché il Pinocchio di Foggia si presenta, tomo tomo cacchio cacchio, in Parlamento il 19 giugno, in vista dell'Eurosummit del 21 giugno.
Nel frattempo, il 15 giugno 2019 - cioè DOPO tutto questo can can, e non PRIMA, come paiono credere alcuni oppositori dell'aritmetica - il testo di riforma del MES è finalmente reso pubblico senza però che se ne chiarisca la non emendabilità (in spregio a qualsiasi codice istituzionale, sarà trasmesso alle Camere solo il 9 agosto e quindi tradotto in italiano ad uso dei parlamentari solo in questi giorni).
Lega e Movimento 5 stelle si riuniscono dunque con Giuseppi (in versione dott. Jekyll) per trovare la quadra a una risoluzione che non suoni come una sconfessione di quanto negoziato dal governo ma neppure nasconda i problemi (ritenuti) ancora aperti (d'altronde all'Eurosummit del 21 si parlerà di "proseguimento dei lavori in modo da consentire il raggiungimento di un accordo sull'intero pacchetto nel dicembre 2019"). Ad esito di un confronto serrato, "nelle rispettive sedute del 19 giugno 2019, dedicate alle Comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno, la Camera e il Senato hanno approvato le risoluzioni 6-00076 (Nuova formulazione) Molinari, D'Uva, e 6-00065 Patuanelli, Romeo, di identico contenuto, nelle quali, tra l'altro, si impegna il Governo «in ordine alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità, a non approvare modifiche che prevedano condizionalità che finiscano per penalizzare quegli Stati membri che più hanno bisogno di riforme strutturali e di investimenti, e che minino le prerogative della Commissione europea in materia di sorveglianza fiscale» e a «render note alle Camere le proposte di modifica al trattato MES, elaborate in sede europea, al fine di consentire al Parlamento di esprimersi con un atto di indirizzo e, conseguentemente, a sospendere ogni determinazione definitiva finché il Parlamento non si sia pronunciato»" (resoconto del Senato). Immagino le risate, dopo, di Conte (Mr. Hyde) e Tria.
Insomma.
A DICEMBRE 2018 CONTE RIFERISCE POCO E MALE ALLE CAMERE SUL MES, IN SOSTANZIALE VIOLAZIONE DELLA L. 234 DEL 2012.
IL 13 GIUGNO 2019 CONTE E TRIA IMPEGNANO IL GOVERNO ITALIANO SU UN TESTO DI RIFORMA DEL MES SENZA AVERNE MANDATO PARLAMENTARE (IN VIOLAZIONE ANCHE FORMALE DELLA STESSA LEGGE), QUINDI NASCONDONO QUESTO FATTO AL PARLAMENTO.
LO STESSO DINAMICO DUO, RICEVUTO UNO SPECIFICO INDIRIZZO DALLA ALLORA MAGGIORANZA IL 19 GIUGNO 2019, NON HA ANCORA RICHIESTO UNA "DETERMINAZIONE DEFINITIVA" AL PARLAMENTO.
E domani c'è l'Eurogruppo.

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(1)

Fin qui la storia. Passiamo al cabaret (prendo i tweet di Martina a mero titolo esemplificativo: lei è una bravissima persona col solo difetto di far parte del FSI).

All'obiezione sarebbe facile rispondere che, finché sei in maggioranza, le discussioni - anche molto accese - le tieni in via riservata e certo non spiattelli in aula magagne che farebbero la gioia di qualsiasi partio di opposizione; sarebbe anche facile rispondere che la verità vera sulla faccenda è venuta fuori recentissimamente, a seguito delle sconcertanti dichiarazioni del ministro Gualtieri e del già ministro Tria; sarebbe ancora facile rispondere che molti di coloro che ora fanno di queste osservazioni si erano in passati scagliati (al grido belluino di "Papeete!", "Mojito!") contro Salvini che irresponsabilmente avrebbe fatto cadere il governo.
Ma, soprattutto, è molto più facile rispondere che, semplicemente, l'obiezione è FALSA. Valga il tweet del sempre attento Giuseppe Liturri.
(2)

La logica di pacchetto, o package approach. Per iCoNpetenti (™): "la logiga di baggheddo". Dice Conte che lui ben potrebbe approvare (o aver approvato) la riforma del MES nel quadro di un pacchetto più ampio di interventi che consideri il c.d. BICC (cioè un più significativo bilancio dell'Eurozona) e, soprattutto, l'introduzione del c.d. EDIS (qui cosa è).
Già nella trattativa a monte della Risoluzione Molinari-D'Uva aveva richiesto l'introduzione di questo concetto, con cui spera di salvarsi in calcio d'angolo (ma attenzione perché alcuni deputati e senatori leghisti, ancorché fascisti, populisti, xenofobi, [.............................], sono anche ottimi colpitori di testa).
Tutto bene, se non ci fosse un problema piccolo piccolo. E cioè che i nostri amici tedeschi sono sì decisi a concludere l'unione bancaria (in modo da salvare le proprie banche), ma alle loro condizioni, imponendo ai nostri Istituti di vendere i BTP in portafoglio (tramite diversa ponderazione della loro rischiosità rispetto ai titoli dei Paesi del Nord-Europa). Il risultato sarebbe un aumento dello spread, un più difficoltoso accesso al credito per lo Stato italiano, magati la richiesta di aiuto proprio a quel MES appena appena riformato in peius grazie a Giuseppi.
Stiamo lontani da questa roba!
Guarda Giuseppi, prima di questo, meglio se firmi solo il MES e poi, sventolandolo sotto il naso degli onorevoli (come ieri) il testo, concludi con un rutto la relativa informativa.

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Per chi è arrivato fino qui. Tutto questo è quasi folklore, se solo ci rivolgiamo a cosa sta succedendo in materia di vigilanza bancaria. Scrive Barra Caracciolo: "è  evidente che... la ratifica del nuovo MES [si intreccia] col futuro recepimento di Basilea 3-4 nel diritto UE" entro il 2020 (con effetti dal 1° gennaio 2022).
Per chi fosse interessato, il Presidente si riferisce a questo. Avremo modo di riparlarne, purtroppo.