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domenica 6 settembre 2015

Back to basics: cosa è il Jobs Act

Il Jobs Act (Legge 10 dicembre 2014, n. 183) propriamente detto è una legge-delega, cioè una legge (votata dal Parlamento, che è come dire i nostri rappresentanti) che autorizza il Governo ad emanare altre leggi (queste leggi si chiamano Decreti Legislativi). In sé, nulla di male: il Parlamento fissa i tempi, i principi e i criteri direttivi della delega; le Commissioni parlamentari interessate esprimono pareri, ancorché non vincolanti, sugli schemi di Decreto Legislativo; i Decreti, infine, sono firmati dal Presidente della Repubblica, che li sottopone a un primo vaglio di costituzionalità.
Il Jobs Act, però, mostra tutta una serie di particolarità. Primo: la legge delega è composta da un solo articolo, su cui il Governo ha posto - in Senato - la questione di fiducia. Secondo (lo vedremo meglio): i sullodati "principi e criteri direttivi" sono quasi assenti. In sostanza, il delegato è quasi un auto-delegato, per di più in bianco. Il futuro testo... da accettare a scatola chiusa. Si tratta della prima volta? No. Si tratta della più grave? Attesa la materia, forse sì.
Deleghe fatte approvare a colpi di fiducia, recanti principi e criteri direttivi indeterminati se non addirittura inesistenti, si sono già avute proprio in materia giuslavoristica (cfr. la legge n. 247/2007, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale). Tuttavia, un conto è operare un «riordino della normativa» in materia di servizi per l’impiego, gli incentivi alla occupazione e apprendistato (art. 1, c. 30, 31 e 32, l. 247/2007), altro conto è costituire ex novo un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato innovando, tra l’altro, al regime delle tutele contro i licenziamenti illegittimi (Andrea Guazzarotti).
Non solo: gli ultimi Decreti sono stati approvati in Consiglio dei Ministri il 4 settembre, sebbene la scadenza della delega sia fissata per il 16 dello stesso mese. Il Presidente della Repubblica, dunque, non ha avuto i 20 giorni previsti dalla legge per l'esercizio del suo controllo prima dell'emanazione (art. 14, c. 2, L. n. 400 del 1988); la scatola deve rimanere chiusa per tutti, fino all'ultimo. Non siamo arrivati alle sostituzioni in commissione, o all'utilizzo di canguri (o similari mezzi di trasporto dei disegni di legge), ma poco ci è mancato.
Pare un pochino arrogante. Ma è tutto assolutamente giustificato:
Non ho idea se il tweet sia stato scritto prima o dopo la rettifica dei dati falsi. Qualcuno, però, il dubbio se lo è posto.
Anche su questo avrò modo di tornare. Per chi vuole sapere "come va a finire", può comunque leggersi questo splendido commento su Orizzonte48. Per ora, mi limito a dar conto, in breve, degli articoli della legge. Tutta la documentazione, anche preparatoria, la trovate qui.

I commi 1 e 2 riguarda la "razionalizzazione della normativa in materia di integrazione salariale", cioè - in pratica - la riforma della Cassa Integrazione e delle varie forme di sostegno al reddito per chi è licenziato. Si chiamano NAspI e DIS-COLL, e ho detto tutto. A proposito: la NAspI è partita subito alla grande:
I relativi "criteri direttivi" sono, per dirla in modo un po' vintage, una lenzuolata, anche se poi, a voler stringere, si riducono a pochi cardini:
- gli ammortizzatori intervengono solo dopo "averle provate tutte" in azienda, dal part-time ai contratti di solidarietà (che devono essere rivisti): d'altronde l'importante è sempre e comunque svalutare il lavoro (cioè ridurre stipendi);
- il sussidio di disoccupazione deve essere esteso a tutti i lavoratori, ma soltanto sulla base dei contributi pregressi (perché è noto che solo chi ha lavorato a lungo deve sfamare la famiglia) e con limitazione alle contribuzioni figurative (anche se poi, come di nascosto, l'art. 1, c. 2, lett. b, n. 5 - sì perché le leggi oggi si scrivono così - sembra quasi aprire all'ortotterissimo, © Bagnai, reddito di sudditanza);
- gli ammortizzatori devono spingere a cercare un nuovo impiego (leggi: devono cessare alla prima proposta di riassunzione, quale che sia);
- la schiavitù non è più vietata, ma - come tutte le cose eticamente discutibili - monopolio assoluto di Stato. Riporto i Santommasi di passaggio: "previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti... possa consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla Pubblica Amministrazione".
Certo, qualcuno dirà: "sai che novità!". Ma lo dice perché è fascista.
Tradotto:
I commi 3 e 4 riguardano il "riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive". Siccome il blog è il mio, chi è interessato ai relativi "principi e criteri direttivi" se li legge da solo, perché io non ce la faccio (perché?, ve ne riporto uno: "p) introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano un collegamento tra misure di sostegno al reddito e misure di inserimento occupazionale “anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico dei fondi regionali a ciò destinati ").


Il punto fondamentale, comunque, è sempre il solito: "attivazione del soggetto che cerca lavoro... al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione...", cui si aggiunge qui il concetto, un po' dadaista, di "auto-occupazione".

I commi 5 e 6 riguardano "uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese". In particolare, il comma 6 è tutto un tripudio di telematica, integrazione, snellimento. I commi 8 e 9, invece, attengono ai congedi parentali e rappresentano il poco di buono della legge.

E poi c'è lui, la guest star, il comma 7. Lo riporto per vostra edificazione, con qualche breve commento qua e là. L'analisi puntuale, nei prossimi post.
Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione,
cioè: rendo più flessibile l'uscita dal mondo del lavoro, in altri termini vi faccio licenziare come e quando pare al vostro datore di lavoro, e solo per questo i suddetti datori di lavoro vi assumeranno di più (indipendentemente dalla situazione economica generale, dai movimenti della domanda aggregata, ecc. ecc.). Non fa una grinza (oppure sì?).
nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
cioè: non è che lo Stato si pone come obiettivo quello di estendere le tutele a chi non ce le ha, attraverso un sistema legislativo che sia coerente con le indicazioni della Costituzione Repubblicana (articolo 1, articolo 4, articolo 36), ma di disarticolare l'attuale tipologia contrattuale a tempo indeterminato al fine di renderla "più conveniente", o per meglio dire "meno onerosa" (indovinate a svantaggio di chi).
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento;
cioè: abrogazione dell'art. 18, peraltro già semi-abrogato dalla sempre martire Fornero.
d) rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;
e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;
cioè: c'era una volta, e ora non c'è più, il divieto di demansionamento, previsto dall'art. 2103 c.c.. Futuro post certo sull'argomento.
f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
Lascio la parola a chi ha grande dono di sintesi.

g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione... della possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati...;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato....;
l) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva.... 
Ovviamente, tutto a pro nostro...

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