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domenica 13 settembre 2020

Col favore delle tenebre

Abbiate la pazienza di seguire fino in fondo.

L'art. 17-bis, introdotto nel D.L. n. 76 del 2020 (il c.d. "semplificazioni") dalla relativa legge di conversione, stabilisce che, "al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all’articolo 1, comma 791, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: “nell’Anagrafe tributaria” sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605»”.

Chiaro e semplificante, no? Forse no. Proviamo a leggerlo andando a recuperare il comma 791 dell'unico articolo della finanziaria 2020: "al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti [locali], si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati: a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell’Anagrafe tributaria, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate...".

Meglio? Insomma. Cerchiamo di sostiuire qualche ulteriore riferimento normativo: "al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti [locali creditori], si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati: a) ai fini della riscossione, anche coattiva, gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell’Anagrafe tributaria, ivi inclusi i seguenti dati: i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con banche, posta e altri intermediari finanziari qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi; i dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi...".

Già è un po' più chiaro. Finiamo la via crucis (salto qualche passaggio per non tediare troppo il lettore): "al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti [locali creditori], si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati: a) ai fini della riscossione, anche coattiva, gli enti [locali creditori] e, per il tramite degli enti medesimi, le aziende speciali e le società pubblico-private a prevalente capitale pubblico locale ..., ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell’Anagrafe tributaria, ivi inclusi i seguenti dati: i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con banche, posta e altri intermediari finanziari qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi; i dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi...".

Riscriviamo tutto in italiano: "per rendere più facile la riscossione coattiva dei tributi non pagati dai contribuenti, i Comuni e le Regioni - nonché le società concessionarie del servizio di riscossione - sono autorizzati, senza limitazioni né soggettive né procedurali, ad accedere all'anagrafe tributaria, ivi compresi i dati relativi ai conti correnti e a tutte le movimentazioni finanziarie di cittadini e imprese". Così lo capiscono tutti: in teoria, non ci sarà impiegato regionale o comunale che non possa, più o meno legittimamente, farci i conti in tasca.

Chiaro perché il governo va mandato velocissimamente a casa?

1 commento:

  1. Buongiorno Signor Fantuzzi,

    non sapendo come farlo altrimenti, le porgo qui i miei migliori auspici per la sua candidatura alle lezioni regionali. Lo ritengo anche un atto di coraggio personale, perche' candidarsi vuole inevitabilmente dire dichiararsi bersaglio di quella vera macchina del fango costituita da una bella fetta dei media. In bocca al lupo.

    IPB

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