Pagine

martedì 5 maggio 2020

Sulla pronuncia della Corte Costituzionale tedesca - post espresso

"The ECB Governing Council’s Decision of 4 March 2015 (EU) 2015/774 and the subsequent Decisions (EU) 2015/2101, (EU) 2015/2464, (EU) 2016/702 and (EU) 2017/100 must be qualified as ultra vires acts, despite the CJEU’s judgment to the contrary, [because] ... the Federal Constitutional Court must respect the decision of the CJEU, even when it adopts a view against which weighty arguments could be made, [only] as long as the CJEU applies recognised methodological principles and the decision it renders is not arbitrary from an objective perspective".
"La decisione del Consiglio direttivo della BCE del 4 marzo 2015 (UE) 2015/774 e le successive decisioni (UE) 2015/2101, (UE) 2015/2464, (UE) 2016/702 e (UE) 2017/100 devono essere qualificate come atti viziati da eccesso di potere, nonostante la sentenza contraria della CGUE, [in considerazione del fatto che] ... la Corte costituzionale federale deve rispettare la decisione della CGUE, anche quando adotta un'opinione contro la quale potrebbero essere sollevati argomenti pesanti, [soltanto] a condizione che la CGUE si applichi principi metodologici riconosciuti e la decisione che prende non sia arbitraria da una prospettiva oggettiva".

In altri termini, il PSPP sarebbe in contrasto (non con, o non soltanto con, l'ordinamento tedesco, bensì in primo luogo) con il diritto dell'Unione Europea. Immerso in un mare di parole, mi pare questo l'unico punto veramente dirimente della pronuncia della Corte di Karlsruhe, perché di fatto apre una ferita profonda non tanto rispetto al principio dell'indipendenza della BCE, almeno formalmente salvaguardato, quanto piuttosto rispetto al ruolo che tradizionalmente è stato attribuito alla Corte di Giustizia UE nel quadro dell'architettura dei Trattati.

Per restare all'ambito italiano, già C. Cost. n. 113 del 1985 riconosceva alle sentenze interpretative della CGCE (ivi comprese quelle rese in sede di procedura di infrazione: cfr. C. Cost., n. 389 del 1989), il rango di fonte di diritto, così che le statuizioni e i principi da esse ricavabili si sarebbero integrate con le singole norme interpretate o anche con l'ordinamento nel suo complesso, assumendo un significato cogente. Secondo Cass. pen. n. 13810 del 2008, il giudice nazionale "deve attenersi alla conclusione vincolante resa dalla Corte di Giustizia che ha il ruolo di qualificato interprete del diritto comunitario di cui definisce autoritariamente il significato con la conseguenza che una sentenza interpretativa di una norma si incorpora nella stessa e ne integra il precetto con immediata efficacia (v. per tutte sentenze Corte Cost. 13/1985, 389/1989, 168/1991; Cass. sez. 3, 1.7.1999 n. 9983, Valentini)". E ciò perché, "l'interpretazione del diritto comunitario della Corte di Giustizia ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri anche ultra partes".

È evidente che questo ruolo di unico inteprete del diritto dell'Unione è, nell'ottica della Corte di Giustizia, il riflesso della primauté del diritto europeo su quello interno (Simmenthal, 9 marzo 1978, C-106/77; F.lli Costanzo, 22 giugno 1989, C-103/88), ma il principio svolge un ruolo fondamentale anche nel quadro della teoria degli ordinamenti distinti ma coordinati (si veda la notissima C. Cost. n. 170 del 1984, sentenza La Pergola). Se viene meno l'idea che la CGUE sia l'unico custode della intepretazione dei Trattati - e chi scrive lo auspica - viene meno anche l'applicazione uniforme dei Trattati medesimi e, in ultimo, la stessa efficacia diretta delle norme dell'Unione nei diversi ordinamenti (secondo una linea sempre meno federalista e sempre più interstatale, si potrebbe aggiungere). Ben diversa (eppure con risultati assai più significativi, fino all'improvvida riforma Bonafede) era stata la strategia della Corte Costituzionale italiana nel caso Taricco, che per raggiungere il proprio scopo non si era scontrata direttamente con al CGUE, ma ne aveva provocato una seconda pronuncia interpretativa volta a "tarare" la precedente (resa su domanda del GUP di Cuneo: per la ricostruzione dei fatti cfr. questo articolo) sulle richieste dei giudici nazionali di maggiore conformità alla Costituzione Repubblicana.

Ma questo era diritto, quello tedesco politica. Non a caso un altro passaggio significativo del comunicato stampa tira in ballo il MES: "in particular, the PSPP could have the same effects as financial assistance instruments pursuant to Art. 12 et seq. ESM Treaty" ("in particolare, il PSPP potrebbe avere effetti analoghi a quelli degli sttumenti di assistenza finanziaria ai sensi degli artt. 12 ss. del Trattato MES, [ma senza le relative stringenti condizionalità]"). Non che all'Italia cambi molto, visto che da mesi è chiaro che al MES accederemo, in ogni caso; tuttavia lo scontro cieco e furioso fra Corti supreme potrebbe avere effetti molto diversi da quelli auspicati dai protagonisti, ed anche da quello che potrebbe apparire più probabile oggi.

2 commenti:

  1. Buongiorno Signor Fantuzzi,

    se ci fosse la volonta' politica (mi rendo conto che e' una condizione impegnativa), mi pare che la sentenza di Karlsruhe apra la porta per uno smantellamento relativamente indolore di quel sistema chiaramente disfunzionale che e' l'eurozona.

    Mi pare che la chiave sia fornita da questo passaggio: "German constitutional organs, administrative authorities and courts may participate neither in the development nor in the implementation, execution or operationalisation of ultra vires acts. Following a transitional period of no more than three months allowing for the necessary coordination with the Eurosystem, the Bundesbank may thus no longer participate in the implementation and execution of the ECB decisions at issue unless the ECB Governing Council adopts a new decision that demonstrates in a comprehensible and substantiated manner that the monetary policy objectives pursued by the PSPP are not disproportionate to the economic and fiscal policy effects resulting from the programme"

    Mi chiedo infatti cosa succederebbe se nei prossimi tre mesi il Governing Council della ECB non facesse assolutamente nulla, cioe' non producesse alcuna valutazione sulla proporzionalita' delle sue scelte (come, peraltro, mi pare sia obbligato a fare, a meno di non disintegrare la finzione della sua indipendenza).

    In quel caso, escludendo a priori che ci possa essere un ripensamento (non e' da tedeschi, mi pare si possa dirlo), la Bundesbank potrebbe (direi, dovrebbe) decidere di non partecipare piu' alle operazioni condotte dalla ECB; sarebbe una dichiarazione de facto (ma immagino che de jure le cose siano un pochino piu' complicate) dal sistema delle banche centrali europee.

    Esistono meccanismi sanzionatori per banche centrali che rifiutino di implementare decisioni dell'Eurosistema? O nonsarebbe meglio a quel punto applicare una 'segregazione al contrario' nei confronti della Germania?

    Penso che a quel punto sarebbero i tedeschi a decidere di andarsene, e questo sarebbe il modo meno doloroso e traumatico di porre fine all'esperimento della moneta unica.

    On peut rêver ...

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Mi scuso per il ritardo con cui ho pubblicato il commento e con cui rispondo. Che le cose possano prendere la piega da lei indicata è assolutamente possibile se non adirittura probabile (https://www.reuters.com/article/us-ecb-policy-bundesbank-exclusive/exclusive-ecb-prepares-for-the-worst-life-without-the-bundesbank-sources-idUSKBN2321M7), ma io cerco di non occuparmi di politica (di cui non sono esperto) e di non azzardare previsioni (che sono fatte per essere sbagliate).
      Volevo fare qualche considerazione dal punto di vista giuridico, senza tecnicismi; il dato rilevante mi pare l'incapacità tutta tedesca di comprendere la possibilità per due ordinamenti differenti di convivere attraverso reciproche forme di collaborazione e limitazione. Troppo Kelsen e poco Romano, direi.
      A cosa porterà questo scontro lo vedremo nei prossimi mesi. Io continuo a essere scettico rispetto a un esito traumatico.

      Elimina